2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

Quando contraggono matrimonio, i coniugi hanno l’obbligo di scegliere il regime patrimoniale del matrimonio. Possono scegliere tra regime di comunione dei beni, regime di comunione degli incrementi patrimoniali o regime di separazione dei beni.

Qualora i coniugi non abbiano scelto alcun regime né al momento del matrimonio né mediante la stipula di un accordo patrimoniale tra coniugi, si presume sia applicabile il regime legale di comunione dei beni. Secondo detto regime, i beni acquisiti durante il matrimonio sono considerati oggetto della comunione tra i coniugi. In regime di comunione dei beni, sono considerati beni personali:

  • oggetti personali (quali ad es. abbigliamento);
  • beni di proprietà di uno dei coniugi prima del matrimonio;
  • beni acquisiti durante il matrimonio in seguito ad alienazione a titolo gratuito, anche per donazione o eredità;
  • beni acquisiti sulla base di un diritto attinente ai beni personali o in cambio di beni personali

La divisione del patrimonio comune è possibile solo alla cessazione del regime di comunione dei beni (per decesso di uno dei coniugi, divorzio o stipula di accordo patrimoniale tra i coniugi che stabilisca un regime diverso).

Nei regimi di comunione degli incrementi e di separazione dei beni non vi è alcuna comunione di beni tra i coniugi.

(Normativa estone in materia di diritto di famiglia)

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Nel regime di comunione dei beni, i beni saranno ritenuti oggetto della comunione a meno che i coniugi non siano in grado di dimostrare il contrario.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

Un inventario dei beni non deve essere stilato nei regimi di comunione e separazione dei beni, mentre invece è previsto nel regime di comunione degli incrementi (cfr. 5.3).

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Nel regime di comunione dei beni, i coniugi esercitano i diritti e gli obblighi legati ai beni in comunione in forma congiunta o con il consenso dell'altro coniuge. Per i negozi  relativi a proprietà mobiliari o a diritti che rientrano nella comunione tra i coniugi, il consenso dell'altro coniuge è presunto (non lo è invece per gli atti negoziali di carattere immobiliare). Un coniuge può porre in essere atti negoziali aventi per oggetto i beni della comunione per soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia in maniera autonoma e senza il consenso dell'altro coniuge.

Un contratto avente per oggetto immobili in comunione posto in essere senza il consenso dell'altro coniuge è nullo.

Un coniuge amministra i propri beni separati in forma autonoma e a proprie spese e non è richiesto il consenso dell’altro coniuge. Un coniuge può alienare un’abitazione che costituisce un suo bene personale ed è usata come alloggio della famiglia o è utilizzata separatamente dal coniuge non proprietario e può concederne l’uso a un terzo o risolvere il rapporto giuridico sul quale tale utilizzo è basato unicamente con il consenso dell’altro coniuge, a condizione che la proprietà dell’abitazione sia stata acquisita dopo lo 01/01/2015. Un negozio stipulato senza il consenso dell’altro coniuge è nullo. Ciò non si applica alle abitazioni acquisite prima del 01/01/2015.

Nel regime di comunione degli incrementi patrimoniali, i beni appartenenti ad un coniuge sono di sua esclusiva proprietà e può disporne in forma autonoma (senza il consenso dell'altro coniuge) solo il coniuge proprietario, indipendentemente se il bene sia stato acquisito prima o durante il matrimonio. Per i negozi relativi all'abitazione usata come alloggio della famiglia o usata dal coniuge non proprietario, è però necessario il consenso di quest'ultimo. Qualora un tale contratto sia stato stipulato senza il consenso del coniuge non proprietario esso è nullo, e l’altro coniuge ha il diritto di avviare un’azione legale verso terzi per invalidità dell’alienazione.

Ciascun coniuge amministra i propri beni in forma autonoma ed a proprie spese.

Nel regime di separazione dei beni, per quanto concerne i rapporti patrimoniali, i coniugi sono trattati come se non fossero sposati e ciascun coniuge amministra e dispone dei propri beni in forma autonoma ed a proprie spese.

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Indipendentemente dal regime patrimoniale scelto, le transazioni concluse da un coniuge per la gestione domestica comune, nell'interesse dei figli o per coprire altre esigenze ordinarie della famiglia danno vita ad un'obbligazione solidale dei coniugi (ad esempio, se un coniuge accende un prestito nell'interesse della famiglia, l'altro coniuge è solidalmente obbligato). L'importo della transazione non può superare un livello proporzionato alle condizioni di vita dei coniugi.

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

Indipendentemente dal regime patrimoniale scelto, un coniuge sarà responsabile per le obbligazioni contratte dall'altro coniuge soltanto nella misura in cui l'altro può rappresentare o vincolare il coniuge con il proprio atto.

Nel regime di comunione dei beni, i coniugi sono pienamente responsabili nei confronti di terzi con i propri beni personali e in comunione per quanto concerne:

  • obbligazioni che ciascun coniuge ha contratto per soddisfare le esigenze della famiglia;
  • adempimento delle obbligazioni solidali assunte dall'altro coniuge;
  • obbligazioni in cui un coniuge ha concordato con terzi di essere responsabile sia con i propri beni personali che coi beni in comunione (è necessario il consenso dell'altro coniuge).

Nei riguardi delle altre obbligazioni, ciascun coniuge è responsabile con i propri beni personali e metà dei beni in comunione (la propria quota). Un creditore può chiedere la divisione dei beni in comunione se è dimostrato che i beni personali del coniuge debitore non sono sufficienti per assolvere le obbligazioni.