2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni, denominato anche comunione degli incrementi (articolo 1400 CC). Tale regime distingue tra beni comuni e beni personali  di ciascun coniuge.

I beni comuni includono gli acquisti, ovvero i beni derivanti dai guadagni professionali dei coniugi, i frutti e il reddito dei loro beni personali e I beni acquistati a titolo oneroso da ciascun coniuge durante il matrimonio (articolo 1401 CC).

I beni personali comprendono i beni di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio, i beni acquistati dal coniuge durante il matrimonio per effetto di donazioni o successione (articolo 1405 CC), nonché i beni di natura personale acquisiti durante il matrimonio e considerati, appunto. come beni personali di ciascun coniuge. (articolo 1404 CC).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Ai sensi dell'articolo 1402 del codice civile, qualsiasi bene, mobile o immobile, è considerato patrimonio comune purché non si dimostri il contrario ai sensi di una disposizione di legge.

Ai sensi dell'articolo 1421-1, paragrafo 4 del codice civile, i beni della comunione,  di cui nessun coniuge può dimostrare la natura personale dell’acquisto,  in costanza di  matrimonio sono considerati  acquisti dia entrambi i coniugi.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

Non vi sono  disposizioni che impongano la stesura di un inventario. Tuttavia, al fine di evitare contenziosi futuri, è consigliabile redigere un inventario autenticato da un notaio.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Ciascun coniuge può amministrare, godere e disporre dei suoi beni personali (articolo 1428 CC) nei limiti dell'articolo 215 del codice civile, secondo cui i coniugi non possono disporre separatamente dei diritti  sull’abitazione familiare o della relativa mobilia. Ciascun coniuge gestisce da solo e dispone liberamente del bene apportato al patrimonio comune per sua iniziativa (articolo 1421 CC).

Un coniuge non può disporre dei beni acquisiti da entrambi durante il matrimonio senza il consenso dell'altro coniuge (articolo 1421-1 CC).

Qualora uno dei coniugi proceda autonomamente all'amministrazione, il godimento o la disposizione di un bene mobile  di sua esclusiva proprietà, si presume che egli può autonomamente eseguire il negozio nei confronti dei terzi in buona fede. Tale disposizione non si applica ai negozi effettuati a titolo gratuito, né alla mobilia descritta nell'articolo 215, paragrafo 2 del codice civile, o ai beni mobili tangibili la cui natura personale dà luogo a una presunzione di proprietà dell'altro coniuge (articolo 222 CC).

Ciascun coniuge è responsabile di eventuali errori commessi nella sua amministrazione (articolo 1421-1, paragrafo 3 CC), nel qual caso si applica il regime della responsabilità civile. In caso di frode o abuso di potere, può essere presentata una domanda per annullare il negozio posto in essere  da uno dei coniugi riguardo ad un bene della comunione. Tale domanda può essere presentata dall'altro coniuge entro due anni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del negozio, ma mai dopo più di due anni dallo scioglimento della comunione (articolo 1427 CC).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Ciascun coniuge può stipulare personalmente contratti in materia di mantenimento familiare o educazione dei figli. Qualsiasi debito contratto da un coniuge è in solido vincolante per l'altro. Gli obblighi in solido non sussistono in caso di spese evidentemente eccessive relative allo stile di vita della famiglia, all'utilità o inutilità del negozio o alla buona o mala fede del terzo. Lo stesso dicasi per gli obblighi derivanti dagli acquisti a rate conclusi senza il consenso di entrambi i coniugi (articolo 220 CC).

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

Ciascun coniuge è responsabile dei propri debiti personali (articolo 1410 CC).

In tal caso, i creditori hanno il diritto di iniziare  eventuali procedimenti relativi al patrimonio separato del coniuge debitore e ai beni da egli acquisiti individualmente durante il matrimonio (articoli da 1411 a 1413 CC).

In caso di debiti contratti personalmente da uno solo dei coniugi, i creditori possono soddisfarsi sui  beni comuni e personali del coniuge che ha contratto il debito. In linea di principio, essi non possono rivalersi sui beni personali del coniuge non debitore, a meno che il debito non sia stato contratto personalmente, in solido da entrambi i coniugi o il coniuge non debitore abbia agito da garante (articoli da 1412 a 1414 CC).