9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?

Per tutte le azioni legali promosse e le sentenze pronunciate e per tutti gli atti emanati fino al 28 gennaio 2019 e al di fuori dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003, la giurisdizione internazionale dei tribunali portoghesi è disciplinata dagli articoli 65 e 65 bis del codice di procedura civile. Per i casi relativi allo scioglimento del matrimonio e alla divisione del patrimonio, la giurisdizione locale spetta al tribunale del luogo di domicilio del ricorrente (per "domicilio" si intende il luogo di residenza abituale di un soggetto, articolo 82 CC) o di residenza (articolo 75 del codice di procedura civile).

A tutte le azioni giudiziarie intentate e alle sentenze emesse e a tutti gli atti rilasciati il 29 gennaio 2019 o in data successiva, indipendentemente dalla data del matrimonio, si applica il Regolamento del Consiglio (UE) no. 2016/1103 del 24 giugno 2016.

Sono autorità competenti ai sensi del Regolamento:

- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di morte di un coniuge, la giurisdizione è attribuita all’autorità giurisdizionale competente per la successione (Articolo 4).

- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, generalmente la giurisdizione è attribuita al tribunale competente a decidere sulla controversia matrimoniale.

- In altri casi, i coniugi possono concordare che la competenza giurisdizionale sia attribuita allo Stato membro la cui legge è applicabile o allo Stato membro in cui è stato contratto il matrimonio. Tale accordo deve essere stipulato per iscritto, datato e firmato dalle parti. In assenza di un accordo, come principio generale, sono competenti a dirimere qualsiasi questione inerente il regime patrimoniale tra coniugi, salvo in caso di morte di un coniuge o di controversia matrimoniale, le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

  • della residenza abituale comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; oppure, in mancanza,
  • dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora; oppure, in mancanza,
  • della residenza abituale del coniuge convenuto; oppure, in mancanza,
  • della cittadinanza comune dei coniugi.

Fatti salvi eventuali contenziosi, i notai portoghesi non sono vincolati da queste norme di competenza e, pertanto, possono agire liberamente, ad esempio nella stesura di una convenzione matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge applicabile.