9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?

I tribunali della Repubblica di Lituania hanno giurisdizione sulle cause familiari purché almeno uno dei coniugi sia cittadino lituano o apolide con domicilio nella Repubblica di Lituania (articolo 784(1) del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (nel prosieguo denominato CCP). Qualora entrambi i coniugi siano domiciliati in Lituania, le loro cause familiari sono di esclusiva competenza dei tribunali della Repubblica di Lituania (articolo 784(2) del CCP). I tribunali lituani godono altresì di giurisdizione sulle cause familiari qualora entrambi i coniugi siano cittadini stranieri, ma domiciliati nella Repubblica di Lituania (articolo 784(3) del CCP).

Le cause relative ai beni immobili situati nella Repubblica di Lituania sono di esclusiva competenza dei tribunali lituani (articolo 786 del CCP).

Il caso è esaminato dal tribunale distrettuale del luogo di residenza del convenuto (articoli 26 e 29 CCP).