9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?

La giurisdizione internazionale nelle cause di divorzio è disciplinata dal regolamento (CE) n. 2201/2003 (regolamento Bruxelles II bis). In merito ai casi derivanti puramente dai regimi patrimoniali, i tribunali tedeschi godono di giurisdizione internazionale purché la giurisdizione territoriale spetti a un tribunale tedesco (articolo 105 FamFG). In particolare, la giurisdizione territoriale spetta a un tribunale presso cui è già in sospeso una causa matrimoniale. Inoltre, la giurisdizione spetta solitamente al tribunale del luogo di residenza abituale del coniuge convenuto (articolo 262 FamFG).

A tutte le azioni giudiziarie intentate e alle sentenze emesse e a tutti gli atti rilasciati il 29 gennaio 2019 o in data successiva, indipendentemente dalla data del matrimonio, si applica il Regolamento del Consiglio (UE) no. 2016/1103 del 24 giugno 2016.

Sono autorità competenti ai sensi del Regolamento:

- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di morte di un coniuge, la giurisdizione è attribuita all’autorità giurisdizionale competente per la successione (Articolo 4).

- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, generalmente la giurisdizione è attribuita al tribunale competente a decidere sulla controversia matrimoniale.

- In altri casi, i coniugi possono concordare che la competenza giurisdizionale sia attribuita allo Stato membro la cui legge è applicabile o allo Stato membro in cui è stato contratto il matrimonio. Tale accordo deve essere stipulato per iscritto, datato e firmato dalle parti. In assenza di un accordo, come principio generale, sono competenti a dirimere qualsiasi questione inerente il regime patrimoniale tra coniugi, salvo in caso di morte di un coniuge o di controversia matrimoniale, le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

  • della residenza abituale comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; oppure, in mancanza,
  • dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora; oppure, in mancanza,
  • della residenza abituale del coniuge convenuto; oppure, in mancanza,
  • della cittadinanza comune dei coniugi.

Fatti salvi eventuali contenziosi, in Germania i notai non sono vincolati da queste norme di competenza e, pertanto, possono agire liberamente, ad esempio nella stesura di una convenzione matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge applicabile.