8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?
Fino al 30 settembre 2017, la legge tedesca prevedeva per i partner registrati un istituto giuridico equivalente al matrimonio e riservato alle coppie dello stesso sesso, in conformità con la Legge tedesca sulle unioni civili (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).
La Legge del 20 luglio 2017 che introduce il diritto al matrimonio tra coppie dello stesso sesso (cfr. Gazzetta Ufficiale Federale BGBL. I, p. 2787), entrata in vigore l’1 ottobre 2017, ha aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. I matrimoni tra omosessuali sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili ai matrimoni tra eterosessuali e, di conseguenza, adesso sono consentite anche le adozioni.
Le unioni già registrate continuano ad esistere, salvo che entrambi i partner dichiarino innanzi all’ufficiale di stato civile che intendono contrarre matrimonio a tempo indeterminato (cfr. § 20a LPartG). Con l’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, l’unione registrata è diventata superflua. Di conseguenza, non è più possibile stipulare un’unione registrata.
Nell’interesse della loro validità, il legislatore tedesco ha previsto speciali norme di conflitto per il matrimonio tra omosessuali e le unioni registrate: il loro fondamento, i loro effetti generali e patrimoniali e il loro scioglimento sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali dello Stato di registrazione (Art. 17 b, paragrafo 1 in combinato disposto con il sottoparagrafo 4 della Legge di introduzione al Codice Civile tedesco (EGBGB), ove applicabile). Se le unioni civili o i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono registrati in Stati diversi, è vincolante il matrimonio o l’unione civile più recente dal momento della sua stipula (Art. 17b, paragrafo 3 in combinato disposto con il paragrafo 4 EGBGB, ove applicabile).
Le norme sul conflitto di leggi applicabili alle unioni eterosessuali registrate all’estero sono controverse.