8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?

La legge 3719/2008 ha introdotto il concetto di "accordo di libera unione" che può essere stipulato solo da adulti eterosessuali. Gli articoli da 1 a 13 stabiliscono le condizioni e le formalità per la stesura e lo scioglimento di tale accordo e disciplinano i rapporti patrimoniali dei conviventi, le questioni relative agli alimenti e alle cure genitoriali, oltre a sancire i diritti ereditari derivanti da tale accordo. Simili accordi devono essere redatti nella forma di atto pubblico.

L'articolo 6 della legge garantisce specificamente le seguenti opzioni:

  • Se i conviventi non includono alcuna disposizione speciale nell'accordo di libera unione, per tutta la durata dell'accordo essi rimangono soggetti al regime di separazione dei beni sia per i beni acquistati prima dell'accordo che per quelli acquistati successivamente, oppure
  • i conviventi possono stabilire nell'accordo di libera unione che qualsiasi bene acquisito successivamente per tutta la durata dell'accordo appartiene a entrambi in misura uguale, oppure
  • i conviventi possono stabilire nell'accordo che, se l’accordo in parola terminasse, ciascuna parte avrebbe diritto ai beni acquistati durante il periodo di validità dell'accordo qualora abbia contribuito al loro acquisto. Tale diritto non può essere avanzato, assegnato o ereditato dagli eredi del beneficiario, ma può essere avanzato nei confronti degli eredi dell'obbligato. Tale diritto prescrive dopo due anni dallo scioglimento dell'accordo.

    Per quanto concerne i diritti nella successione  del convivente superstite, sia ai sensi del testamento o in assenza di testamento, l'articolo 11 (una disposizione cogente) stabilisce che:

    • Laddove l'accordo di libera unione sia sciolto alla morte di un partner, il convivente superstite gode di un diritto ereditario intestato pari a un sesto del patrimonio in presenza di figli, a un terzo in presenza di eredi di grado diverso e all'intero patrimonio in assenza di parenti del defunto che siano successori legittimi ( eredi intestati).
    • A prescindere da quanto disposto nel testamento dal defunto, il convivente superstite ha diritto alla sua quota legale del patrimonio che ammonta a metà della quota intestata.
  • Non sussistono disposizioni che disciplinano i diritti patrimoniali delle unioni non registrate.