8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?

L’unione registrata si basa sulla Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) ed è riservata alle coppie omosessuali. Secondo il § 27c IPRG, i partner registrati in un contesto transfrontaliero possono scegliere liberamente la legge applicabile. In caso contrario, trova applicazione la legge dello stato in cui l’unione è registrata. Le disposizioni della legge austriaca sul regime dei beni sono applicate anche all’unione registrata (§ 1217 para 2 ABGB). Egualmente applicabili sono la proprietà condominiale comune di cui al § 13 WEG ed il divieto di alienazione e servitù ai sensi del § 364c ABGB. La divisione del patrimonio dei partner di uso quotidiano nonché dei risparmi dei partner hanno luogo ai sensi dei §§ 24-41 EPG, ispirati ai §§ 81-98 EheG.
Non vi sono disposizioni speciali sui diritti di proprietà per convivenze extraconiugali non registrate ed analoga applicazione dei §§ 81et seq EheG sulla divisione della proprietà dopo lo scioglimento del matrimonio è stata respinta in decisioni giudiziarie. Trovano applicazione le disposizioni generali della disciplina delle obbligazioni e della legge sulla proprietà.