1 Quale legge è applicabile?

1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?

Qualora i coniugi non effettuino alcuna scelta di legge, è applicata la legge applicabile agli effetti giuridici personali del matrimonio al momento della sua celebrazione (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG), che corrisponde allo statuto personale comune o, in mancanza di esso, all’ultimo statuto personale comune (= nazionalità) a condizione che uno dei coniugi l’abbia mantenuto (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). In altri casi, è applicata la legge dello stato in cui entrambi i coniugi hanno residenza abituale o, in mancanza di essa, la legge dello stato in cui i due avevano residenza abituale comune, a condizione che uno dei coniugi l’abbia mantenuta (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?

I coniugi hanno la possibilità di scegliere liberamente la legge da applicare alla loro proprietà. Nella misura in cui ciò non violi l’ordine pubblico austriaco (§ 6 IPRG), i coniugi non hanno limiti nella loro scelta – la legge scelta non deve essere necessariamente collegata al matrimonio. La legge deve essere scelta espressamente (§ 19 IPRG).