1 Quale legge è applicabile?

1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?

In assenza di un accordo contrario tra i coniugi, ai rapporti patrimoniali tra i  coniugi si applica la legge del paese del domicilio di entrambi i coniugi dopo il matrimonio. Se il domicilio è stato successivamente trasferito in un altro paese, si applica la legge di tale paese qualora i coniugi vi abbiano vissuto per almeno cinque anni. La legge del paese in questione si applica comunque subito dopo la modifica del domicilio, qualora i coniugi abbiano avuto domicilio in tale paese precedentemente nel corso del matrimonio o nel caso in cui entrambi siano cittadini di quel paese. Tuttavia, la legge applicata ai rapporti patrimoniali dei coniugi non cambia quando il domicilio dei coniugi sia trasferito in altro Paese più tardi, se i coniugi  o futuri tali abbiano stabilito mediante una convenzione  la legge da applicare; oppure, qualora a seguito di scioglimento del matrimonio, separazione o procedure di divorzio in sospeso, un coniuge abbia acquisito il diritto di chiedere la  divisione del patrimonio matrimoniale prima del periodo di applicabilità della legge dell'altro Paese. Qualora i coniugi non siano domiciliati nello stesso paese, ai loro rapporti patrimoniali si applica la legge del paese con cui hanno un collegamento  più stretto (articolo 129 della legge sul matrimonio). Inoltre, la convenzione dell'Unione nordica tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia comprende norme di diritto internazionale privato relative a leggi, disposizioni sul matrimonio, adozione e custodia pressoché identicche e risulta applicabile qualora entrambi i coniugi siano cittadini di uno Stato contraente al momento del matrimonio, con conseguente domicilio in uno Stato contraente.

1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?

I coniugi e futuri tali hanno il diritto di stabilire la legge da applicare ai propri rapporti patrimoniali mediante convenzione da redigere per iscritto per garantirne la validità. È possibile scegliere  la legge del Paese in cui un coniuge è  domiciliato o di cui un coniuge è cittadino al momento della stipula della convenzione. Se il domicilio di uno o entrambi i coniugi è stato trasferito in un altro paese durante il matrimonio, è possibile scegliere altresì la legge del paese di ultimo domicilio di entrambi i coniugi. Una convenzione di modifica o estinzione  dell'accordo sulla scelta della legge deve essere stipulata per iscritto affinché risulti valida (articolo 130 della legge sul matrimonio).