2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

Ai sensi della legge finlandese sul matrimonio, sia i beni acquisiti da un coniuge prima della celebrazione del matrimonio sia quelli acquisiti durante il matrimonio sono di sua esclusiva proprietà (articolo 34 della legge sul matrimonio). In assenza di convenzione contraria tra i coniugi, essi godono del diritto matrimoniale rispetto ai beni reciproci, a prescindere che si tratti di beni immobiliari o mobiliari. Il patrimonio interessato dal diritto matrimoniale (patrimonio matrimoniale) viene diviso in caso di scioglimento del matrimonio. Tuttavia, un donante, un testatore o un titolare di una polizza di assicurazione può stabilire che il coniuge di un donatario, erede o beneficiario di assicurazione non goda del diritto matrimoniale sul patrimonio ricevuto dal coniuge per donazione, eredità o a seguito di una clausola assicurativa del beneficiario (articolo 35 della legge sul matrimonio).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

In assenza di stipulazioni  contrarie, si presume che l'intero patrimonio dei coniugi sia soggetto al diritto matrimoniale.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

Un coniuge ha il diritto di chiedere all'altro coniuge di partecipare alla stesura di un inventario del patrimonio mobiliare comune. In caso di disaccordo sull'attribuzione del patrimonio, spetta al tribunale stabilire la misura in cui tale inventario deve considerarsi un elemento di prova (articolo 60 della legge sul matrimonio). In pratica, la stesura di un inventario è inevitabile a seguito dell'avvio di procedure per il divorzio e prima della divisione del patrimonio matrimoniale, in quanto non è possibile calcolare altrimenti i beni interessati dal diritto matrimoniale.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Il coniuge proprietario amministra i propri beni autonomamente durante il matrimonio (articolo 36 della legge sul matrimonio). Tuttavia, anche laddove l'abitazione matrimoniale sia di sua esclusiva proprietà, è necessario il consenso dell'altro coniuge per disporne. Se il coniuge proprietario dispone dell'abitazione matrimoniale senza il consenso dell'altro, quest'ultimo può impugnare tale atto dispositivo entro tre mesi dalla stipula (articolo 38 della legge sul matrimonio). Se i coniugi  sono contitolari di beni,  debbono amministrarli in maniera congiunta. Se un coniuge aliena o dà in pegno  patrimonio mobiliare di proprietà dell'altro coniuge o facente parte della comunione senza il suo consenso, quest'ultimo ha il diritto di riscattarlo. Se il terzo non fosse in buona fede  o qualora il negozio giuridico non sia a titolo oneroso, il coniuge ha diritto alla restituzione del bene senza riscattarlo (articolo 58 della legge sul matrimonio).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Entrambi i coniugi sono personalmente e solidalmente responsabili di un debito contratto da uno di loro per il mantenimento della famiglia (cfr. punto 2.6).

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

Entrambi i coniugi sono personalmente responsabili dei debiti contratti prima o durante il matrimonio. Al contrario, entrambi i coniugi sono personalmente e solidalmente responsabili dei debiti contratti da ciascuno  per il mantenimento della famiglia. Tuttavia, non sussiste responsabilità solidale qualora un coniuge abbia richiesto un prestito per il mantenimento, o in caso di debiti contratti per lo stesso motivo, laddove il creditore fosse a conoscenza del fatto che i coniugi vivevano in abitazioni separate per la conclusione della loro relazione (articolo 52 della legge sul matrimonio). I coniugi sono personalmente e solidalmente responsabili dei debiti contratti in forma congiunta durante il matrimonio, salvo accordi contrari (articolo 53 della legge sul matrimonio).