2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

In assenza di una convenzione matrimoniale, si applica la comunione dei beni tra i coniugi (articolo 1316 del codice civile maltese (CC)). La comunione comprende tutti i beni acquisiti da ciascun coniuge tramite l'esercizio della sua attività , i frutti dei beni di ciascun coniuge e i beni immobili e mobili acquistati a titolo oneroso da uno dei coniugi durante il matrimonio. Tutti i beni acquisiti da ciascun coniuge per  donazione o successione sono considerati beni  personali del coniuge.

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

In assenza di prove contrarie, tutti i beni posseduti da un coniuge o da entrambi sono parte integrante della comunione (articolo 1321, paragrafo 1 CC). In assenza di un convenzione matrimoniale, si presume che tutti i beni mobili e immobili acquisiti a titolo oneroso da ciascun coniuge durante il matrimonio appartengano ugualmente a entrambi i coniugi.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

La legge non lo impone, tuttavia i coniugi sono liberi di stilare nella convenzione matrimoniale un inventario dei rispettivi beni.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Gli atti di ordinaria amministrazione della comunione possono essere compiuti da ciascun coniuge. Gli atti di amministrazione straordinaria devono invece essere compiuti dai coniugi in forma congiunta. La legge stabilisce nello specifico gli atti di amministrazione straordinaria per i quali  si richiede il consenso di entrambi i coniugi (articolo 1322 CC).

Tale consenso è necessario, ad esempio, per disporre di un bene immobile afferente alla comunione e dell'abitazione matrimoniale, anche qualora appartenga solo a un coniuge. Qualora gli atti che necessitano di consenso congiunto siano compiuti da un solo coniuge senza tale consenso, essi possono essere annullati su richiesta dell'altro coniuge laddove riguardino l'alienazione o la costituzione di un diritto personale o reale sui beni immobili. Nel caso riguardino beni mobili, essi possono essere annullati qualora conferiscano i diritti su tali beni a titolo gratuito (articolo 1326 CC).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Gli atti di ordinaria amministrazione della comunione possono essere compiuti da un solo coniuge ma sono vincolanti anche per l'altro.

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

I coniugi sono solidalmente responsabili dei debiti relativi alla comunione e di quelli contratti per le esigenze della famiglia mediante il loro patrimonio comune e personale (articoli 1327 e 1330 CC).

I debiti relativi al patrimonio personale di un coniuge sono parte integrante dei suoi debiti personali, come pure i debiti contratti nell'amministrazione straordinaria della comunione senza il necessario consenso dell'altro coniuge. I creditori dei debiti personali possono rivalersi sui beni personali del coniuge debitore. Qualora ciò non sia sufficiente, possono tuttavia attingere al  il patrimonio comune ma solo per un valore pari alla quota di comunione posseduta dal coniuge debitore (articolo 1329 CC).

L’esecuzione forzata è agevolata da una presunzione di proprietà, contro la quale vale la prova contraria. Si presume che i beni mobili posseduti da un coniuge appartengano al debitore. Questa presunzione non si applica ai beni adibit all’uso personale esclusivo di un coniuge.