2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni (articolo 159 del codice civile italiano (CC)),
I beni acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio in forma individuale o congiunta sono parte integrante della comunione, ad eccezione dei beni personali e dei beni inclusi nella comunione differita (articolo 177 del codice civile).
Sono inclusi nei beni personali:
- a. i beni acquisiti prima del matrimonio o dell'adozione del regime della comunione;
- b. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
- d. i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
- e. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto .
L’acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c) d) ed f) di cui sopra quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge (articolo 179 del codice civile).
I beni in comunione differita sono:
- i frutti dei beni personali di un coniuge e i proventi delle sue attività individuali, purché sussistano al momento dello scioglimento della comunione (articolo 177, lettere b) e c) del codice civile);
- i beni destinati all'esercizio di un'impresa di uno dei coniugi qualora essa sia stata costituita dopo il matrimonio nonché gli incrementi di un'impresa costituita prima del matrimonio, purché sussistano al momento dello scioglimento della comunione (articolo 178 del codice civile).
La comunione differita rileva solo allo scioglimento della comunione dei beni e, a seconda dell'interpretazione dogmatica prevalente, non determina l'effettiva comproprietà di beni o diritti ma solo un credito a cui un coniuge ha diritto nei confronti dell'altro (il proprietario), equivalente a metà del valore dei beni. In assenza di accordi in materia, tale valore viene determinato dal giudice.
In termini di successione, ciò rappresenta un debito del coniuge defunto nei confronti del coniuge superstite.
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione (articolo 195 del codice civile).
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
I beni in comunione possono essere amministrati individualmente dai coniugi.
Tuttavia, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, nonché il potere di rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (articolo 180 del codice civile).
Nel caso di beni immobili e di beni mobili registrati, qualsiasi atto di disposizione (vendita, ecc.) privo del necessario consenso dell'altro coniuge, laddove richiesto, può essere annullato e l'azione può essere contestata dal coniuge che non ha prestato il suo consenso entro un anno dalla data in cui questi ne sia venuto a conoscenza, in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione; in tutti gli altri casi, il coniuge che agisce senza il consenso dell'altro deve, su richiesta di quest'ultimo, ristabilire la comunione allo stato precedente all'atto o, laddove non sia possibile, pagare una somma equivalente (articolo 184 del codice civile).
Un coniuge non può disporre della sua quota dei beni in comunione fino allo scioglimento del regime di comunione.
Se un coniuge nega il suo consenso, è assente o soggetto ad altri impedimenti, l'altro coniuge può ricevere l'autorizzazione a procedere dal giudice (articoli 181 e 182 del codice civile). Inoltre il giudice può escludere uno dei coniugi dall'amministrazione qualora abbia male amministrato (articolo 183 del codice civile). In caso di interdizione o di inabilitazione o di cattiva amministrazione da parte di uno dei coniugi, il giudice può pronunziare la separazione giudiziale dei beni che rappresenta una delle ragioni di scioglimento del regime di comunione (articolo 193 del codice civile).
In relazione ai beni personali ed a quelli in comunione differita, il coniuge proprietario può compiere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione (articolo 185 del codice civile).
Non sussistono disposizioni giuridiche specifiche relative alla casa coniugale, né specifiche tutele per il coniuge non proprietario.
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Gli atti di ordinaria amministrazione dei beni della comunione possono essere compiuti da ciascun coniuge separatamente (articolo 180 del codice civile). I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte nell'interesse familiare, anche qualora esse siano state contratte separatamente da un coniuge (articolo 186 del codice civile).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
Qualora i creditori non possano soddisfarsi del tutto sui beni personali, essi possono soddisfarsi sui beni della comunione per un valore massimo corrispondente alla quota del coniuge obbligato in caso di debiti contratti dopo il matrimonio da uno dei coniugi, nello svolgimento di qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione, senza il consenso dell'altro(articolo 189 del codice civile).
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore massimo corrispondente alla quota del coniuge obbligato. I creditori della comunione hanno la precedenza sui creditori personali di un coniuge se trattasi di crediti chirografari (articolo 189 del codice civile).
I creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (articolo 190 del codice civile).