2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

Il regime patrimoniale del matrimonio è quello della separazione dei beni. Ogni coniuge  mantiene la proprietà di ciò che ha apportato al matrimonio e diventa proprietario unico dei beni che acquista durante il matrimonio (§ 1237 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Per quanto concerne la disposizione sui loro beni, i coniugi non sono in via di principio soggetti ad alcuna limitazione e non devono garantire i debiti dell’altro.

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Non vi sono presunzioni legali.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

Non vi è alcuna disposizione che imponga di redigere un inventario dei beni.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

In via di principio, i coniugi possono disporre liberamente delle rispettive proprietà durante il matrimonio. Possono limitare la libertà di disporre di determinati beni concordando un divieto di alienazione e/o servitù nei confronti dell’altro coniuge (§ 364c ABGB). La registrazione di un simile divieto nel registro nazionale è opponibile anche a terzi, per cui in seguito è possibile disporre della rispettiva proprietà immobiliare solo con il consenso dell’altro coniuge. 
Se i coniugi acquisiscono insieme la proprietà di un “condominio” ai sensi della WEG (Wohnungseigentumsgesetz), possono disporre della proprietà e dell’uso dell’oggetto esclusivamente in forma congiunta (§ 13 para 4 WEG). Anche la limitazione, la servitù o l’assoggettamento a esecuzione delle quote della proprietà condominiale possono aver luogo esclusivamente in forma congiunta. L’alienazione di una quota di proprietà da parte di un coniuge deve essere approvata dall’altro (§ 13 para 3 WEG). Se la residenza serve a soddisfare un’urgente esigenza abitativa di almeno uno dei coniugi, durante il matrimonio è fatto divieto all’altro coniuge di presentare istanza di scioglimento della comunione ai sensi del § 830 ABGB (§ 13 para 6 WEG).
Se un solo coniuge ha diritto di disporre della residenza che serva a soddisfare un’urgente esigenza abitativa dell’altro coniuge, al primo è generalmente fatto divieto di disporre della residenza a scapito dell’altro coniuge (§ 97 ABGB).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Nell’ambito della cosiddetta “tacita rappresentanza di fatto”, il coniuge che si occupa delle faccende domestiche e non ha alcun reddito o solo un reddito minimo può stipulare atti giuridici di ordinaria amministrazione per conto dell’altro coniuge che abbiano attinenza con la vita familiare e non superino un determinato livello conforme allo standard di vita dei coniugi (§ 96 ABGB). In questo caso, solo il coniuge rappresentato diventa parte contrattuale.

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

In principio, ogni coniuge è responsabile solo dei debiti contratti da sé individualmente. La tacita rappresentanza di fatto descritta al punto 2.5 costituisce un’eccezione alla norma.