2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

I beni acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio rientrano nei beni comuni così come, tra le altre cose, il reddito e i ricavi derivanti dal patrimonio personale di un coniuge o il reddito derivante dal lavoro o dalle attività intellettuali acquisiti successivamente al matrimonio. Il patrimonio personale di ciascun coniuge è costituito da:

  • beni acquisiti personalmente da ciascun coniuge prima del matrimonio;
  • beni acquisiti per successione o donazione durante il matrimonio a meno che il testamento o la donazione non indichino che il patrimonio deve far parte dei beni comuni;
  • gli effetti personali di un coniuge (indumenti, beni necessari alla professione del coniuge);
  • i diritti sul patrimonio industriale o intellettuale, ad eccezione del reddito da essi derivante;
  • fondi e beni mobili necessari all'attività personale di uno dei coniugi diversi dai fondi e i beni mobili utilizzati nell'attività condotta congiuntamente dai coniugi;
  • indennizzi e risarcimenti ricevuti da uno dei coniugi per danni non pecuniari o infortuni, pagamenti quali aiuti finanziari per determinati scopi e altri benefici relativi nello specifico a un solo coniuge, nonché diritti non trasferibili;
  • beni acquisiti mediante i fondi personali o proventi della vendita di un bene personale con l'intenzione esplicita del coniuge, in sede di acquisizione, di acquisirlo come bene personale (articolo 3.89(1) del CC).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Tutti i beni sono considerati beni comuni purché non sia stabilita la proprietà esclusiva di un solo coniuge (articolo 3.88(2) del CC).

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

L'utilizzo, la gestione e la disposizione dei beni comuni sono concordati dai coniugi (articolo 3.92(1) del CC). Al momento di concludere eventuali negozi, si presume che un coniuge abbia il consenso dell'altro, salvo i casi in cui la conclusione di tali negozi richieda il consenso scritto dell'altro coniuge (articolo 3.92(3) del CC). I negozi relativi alla disposizione o restrizione di un bene immobile comune o dei relativi diritti, nonché i negozi in materia di alienazione di un'impresa od obbligazioni comuni oppure la restrizione dei diritti ad essi relativi, possono essere conclusi solo da entrambi i coniugi salvo il caso in cui a uno dei coniugi sia stata conferita procura da parte dell'altro per un simile negozio (articolo 3.92(4) del CC).

Qualora un negozio sia stato concluso senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo può ratificarlo entro un mese dalla data in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 3.92(6) del CC). I negozi conclusi senza il consenso dell'altro coniuge e non ratificati successivamente da quest'ultimo possono essere contestati mediante un ricorso proposto da tale coniuge entro un anno dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, purché si dimostri che l'altra parte del negozio era in cattiva fede (articolo 3.96(1) del CC). I negozi per cui risulta necessario il consenso scritto dell'altro coniuge o che devono essere conclusi congiuntamente da entrambi i coniugi possono essere dichiarati nulli a prescindere dalla buona o cattiva fede dell'altra parte, salvo nei casi in cui uno o entrambi i coniugi siano colpevoli di frode nella conclusione del negozio o abbiano reso dichiarazioni mendaci alle istituzioni responsabili dei registri pubblici, nonché a qualsiasi altra istituzione o qualsivoglia funzionario. In casi simili, il negozio può essere dichiarato nullo solo se l'altra parte era in cattiva fede (articolo 3.96(2) del CC).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Al momento di concludere eventuali negozi, si presume che un coniuge abbia il consenso dell'altro, salvo i casi in cui la conclusione di simili negozi richieda il consenso scritto dell'altro coniuge (articolo 3.92(3) del CC).

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

I seguenti obblighi interessano i beni comuni dei coniugi:

  • obblighi relativi agli oneri del patrimonio acquisito in comproprietà ed esistenti al momento dell'acquisizione o insorti successivamente;
  • obblighi relativi ai costi per la gestione dei beni comuni;
  • obblighi relativi alla manutenzione dell'abitazione;
  • obblighi relativi alle spese legali laddove l'azione si riferisca ai beni comuni o agli interessi familiari;
  • obblighi derivanti da negozi conclusi da uno dei coniugi con il consenso dell'altro coniuge o successivamente ratificati da quest'ultimo, nonché gli obblighi derivanti dai negozi avvenuti senza il consenso dell'altro coniuge purché nell'interesse della famiglia (articolo 3.109(1) del CC).

Qualora il patrimonio comune non sia sufficiente per soddisfare le richieste dei creditori per cui i coniugi sono personalmente e solidalmente responsabili, tali richieste sono soddisfatte mediante il patrimonio personale dei coniugi (articolo 3.113 del CC).