2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni basata sulla comproprietà dei beni. Essa coesiste con la proprietà personale dei beni separati di cui era titolare un coniuge prima del matrimonio o  acquistati a titolo gratuito durante il matrimonio (ad esempio donazione o successione) o tramite i beni separati (ad esempio interessi e frutti).

Ai sensi dell’articolo 67 del Codice di famiglia sloveno, il patrimonio comune dei coniugi consiste in tutti i diritti di proprietà acquisiti mediante il lavoro o derivanti dalla comunione durante il matrimonio e la vita comune dei coniugi, a prescindere dal coniuge che ne è titolare. Rientrano nel patrimonio comune dei coniugi anche i beni acquisiti sulla base e con l’aiuto del patrimonio comune e/o dei beni da esso derivati. In caso di divisione del patrimonio, si presume che le quote siano uguali qualora nessuno dei coniugi dimostri di aver diritto a una quota maggiore. In tale contenzioso, il tribunale considera non solo il reddito di ciascun coniuge, ma anche altre circostanze, quali il contributo dei coniugi alla famiglia, alla cura dei figli e al mantenimento del patrimonio comune.

Il patrimonio separato di ciascun coniuge è costituito dal patrimonio acquisito prima del matrimonio o a titolo gratuito in corso di matrimonio (paragrafo 1, articolo 77 del Codice di famiglia sloveno). A prescindere dall’ origine o dal tipo di acquisizione, il patrimonio separato di un coniuge si riferisce a cose di minor valore destinate esclusivamente a uso personale (paragrafo 2, articolo 77 del Codice di famiglia sloveno).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Il reddito personale (incluso quello derivante da pensioni) o i guadagni di qualsiasi genere derivanti dal lavoro di un coniuge, nonché i profitti della comunione, sono giuridicamente considerati parte della comunione. Un coniuge può far valere la proprietà esclusiva dei beni solo se è in grado di dimostrare che risalgono a un periodo precedente alla celebrazione del matrimonio o che non derivano dalla comunione.

Ai coniugi si applica il regime patrimoniale legale (il regime di comunione dei beni tra coniugi e il regime di separazione dei beni di ciascun coniuge), salvo che i coniugi concordino il contenuto del loro regime patrimoniale in un contratto che disciplina i loro rapporti patrimoniali e giuridici. In tal caso, si applica il regime patrimoniale stabilito per contratto.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

La legge slovena non richiede la stesura di un inventario dei beni.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

I coniugi amministrano e utilizzano congiuntamente  e consensualmente il patrimonio comune, a meno che non concordino di attribuirne l'amministrazione e la disposizione a un solo coniuge a beneficio di entrambi. L'altro coniuge può recedere da  tale accordo in ogni tempo. Se un coniuge dispone dei beni comuni  senza il necessario consenso  dell'altro, quest'ultimo può impugnare  il negozio giuridico se il terzo  ne era  a conoscenza o dovesse essere  a conoscenza della natura comune del bene. In caso contrario, tale coniuge ha diritto solo a richiedere una compensazione dall'altro coniuge. I coniugi non possono disporre autonomamente della loro quota indeterminata di comunione ma possono esercitare il diritto di proprietà sul loro patrimonio separato.

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

I negozi giuridici afferenti alla comunione e alle esigenze quotidiane della famiglia conclusi da un solo coniuge generano obblighi congiunti e sono vincolanti per entrambi i coniugi. I coniugi sono solidalmente responsabili degli obblighi congiunti.

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

Entrambi i coniugi sono solidalmente responsabili dei debiti contratti durante il matrimonio e afferenti la comunione e le spese matrimoniali. I creditori possono rivalersi sulla comunione e, qualora non sia sufficiente, sul patrimonio separato dei coniugi. Se il contributo di un coniuge al pagamento dei debiti comuni supera la sua quota di debiti, può richiedere un rimborso all'altro coniuge. Se i creditori dei debiti contratti da un solo coniuge desiderano rivalersi sulla comunione, devono prima chiedere al tribunale di determinare la quota di comunione del coniuge debitore per poi rivalersi su di essa.

Qualora la vendita di una quota del patrimonio comune detenuta da un coniuge sia consentita nell’ambito di una procedura esecutiva, l’altro coniuge ha il diritto di prelazione sull’acquisto di tale quota al prezzo determinato ai sensi della Legge sull’ esecuzione e garanzia. In caso di fallimento personale di un coniuge, il tribunale competente per la procedura concorsuale nei confronti di tale coniuge stabilisce, con decisione concernente la verifica dei diritti di esclusione, su richiesta del curatore, che la quota di patrimonio comune del debitore insolvente è pari alla metà, salvo che l’altro coniuge abbia presentato domanda relativa al diritto di esclusione. Se il curatore stima che la quota di patrimonio comune del debitore insolvente supera la metà del patrimonio, il curatore, in qualità di rappresentante legale del debitore insolvente, deve chiedere la determinazione della quota del debitore insolvente. Nella procedura concorsuale nei confronti di un coniuge, l’altro coniuge può presentare domanda relativa al diritto di esclusione, al fine di dimostrare che la sua quota di patrimonio comune è più elevata. Qualora l’altro coniuge non presenti tale domanda, si ritiene che, nella procedura di fallimento personale, abbia chiesto il diritto di esclusione sulla quota di patrimonio comune pari alla metà.