3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

Il nuovo Codice di famiglia sloveno disciplina la stipulazione di un accordo per la regolazione dei rapporti patrimoniali e giuridici. L’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici è il contratto con il quale i coniugi concordano il contenuto del loro regime patrimoniale diverso dal regime legale. In tal caso, i coniugi possono concordare unanimemente anche il contenuto di tutti gli altri rapporti patrimoniali in corso di matrimonio e anche in caso di divorzio. Prima di stipulare l’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici, i coniugi devono informarsi reciprocamente del proprio stato patrimoniale. In caso contrario, l’accordo che regola i loro rapporti patrimoniali e giuridici è contestabile. Una parte dell’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici può contenere anche l’accordo per un sostegno reciproco e un accordo concernente l’obbligazione alimentare tra coniugi in caso di divorzio.

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Gli accordi ammissibili tra coniugi ed eventuali modifiche  debbono essere redatti mediante atto pubblico da un notaio.

L’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici tra coniugi deve essere stipulato in forma di atto notarile direttamente esecutivo. Prima della firma dell’accordo, è previsto l’obbligo di spiegazione da parte del notaio e l’accordo è trascritto nel registro dei contratti che regolano i rapporti patrimoniali e giuridici. Se l’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici non è valido, ai coniugi si applica il regime patrimoniale legale. Se l’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici non è trascritto nel registro dei contratti che regolano i rapporti patrimoniali e giuridici, nei confronti di terze parti è valida la presunzione che ai rapporti patrimoniali tra i coniugi si applica il regime patrimoniale legale.

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Gli accordi in base a cui il patrimonio separato entra a far parte della comunione possono essere stipulati solo durante il matrimonio.

Vige la libertà contrattuale: il regime patrimoniale stabilito per contratto si applica ai coniugi dal momento della stipula dell’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici, salvo che esso contenga una diversa pattuizione. L’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici, stipulato dai futuri coniugi, entra in vigore il giorno del matrimonio o nel giorno posteriore al matrimonio che i futuri coniugi stabiliscono nell’accordo che regola i loro rapporti patrimoniali e giuridici.

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

Vige la libertà contrattuale: i coniugi possono modificare, con atto notarile direttamente esecutivo, l’accordo che regola i rapporti patrimoniali e giuridici già stipulato e tale modifica è notificata al registro degli accordi che regolano i rapporti patrimoniali e giuridici.