3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

Ai sensi della legge cipriota, gli accordi prematrimoniali tra i coniugi non sono validi o perlomeno non risultano vincolanti, come pure gli accordi relativi alla futura assegnazione del patrimonio matrimoniale stipulati tra i coniugi dopo il matrimonio, ma prima della separazione. La domanda di un contributo per via dell’incremento verificatosi nel  patrimonio matrimoniale prevista nella sezione 14 della legge 232/91 (cfr. 5.1) può essere soddisfatta solo dopo la separazione dei coniugi, pertanto qualsiasi accordo per la distribuzione del patrimonio matrimoniale stipulato prima della separazione non è vincolante per le parti e non deve essere considerato dal tribunale per le cause familiari. Le disposizioni della legge 232/91 sono infatti di carattere obbligatorio e non possono essere minate da accordi privati siglati tra le parti (presumibilmente sotto coercizione) in materia di restrizione o esclusione del diritto tutelato ai sensi della sezione 14 della legge 232/91. Di conseguenza, gli accordi matrimoniali possono essere stipulati solo a separazione avvenuta, dopo la quale le parti possono comunque gestire il patrimonio matrimoniale senza ricorrere al tribunale per le cause familiari.

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Non sussistono requisiti particolari per dirimere tale questione al di fuori della giurisdizione del tribunale. Tuttavia, la consulenza legale indipendente e le informazioni finanziarie possono essere fattori cruciali per la validità di un accordo, a seconda delle circostanze.

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Cfr. punto 3.1.

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

Sì, purché sia stipulato dopo la separazione delle parti.