3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi sono liberi di stipulare una convenzione matrimoniale per scegliere il loro regime patrimoniale. È possibile scegliere tra (1) comunione dei beni, (2) separazione dei beni o (3) comunione del residuo con amministrazione separata. Ai sensi del regime della comunione del residuo, i beni acquisiti da ciascun coniuge durante il matrimonio sono da lui posseduti e amministrati in qualità di unico proprietario (articolo 1339 CC). Al termine di tale regime, i residui finali dei coniugi rimanenti dopo la detrazione dei debiti vengono equiparati (articolo 1341 CC).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
La convenzione matrimoniale deve essere redatta mediante atto pubblico, per cui è necessario rivolgersi a un notaio.
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
Se la convenzione matrimoniale si stipula prima del matrimonio, essa produce effetti dal matrimonio. Tuttavia nei riguardi dei terzi, la convenzione matrimonaile è efficace dalla data in cui il notaio registra l’atto contenente la convenzione nel Pubblico Registro. Se la convenzione matrimoniale è stipulata in costanza di matrimonio, essa produce effetti, nei riguardi dei coniugi, dalla data della stipula e, nei riguardi dei terzi, dalla data in cui il notaio la registra nel Pubblico registro.
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
Sì, la convenzione matrimoniale può essere modificata, sebbene qualsiasi modifica effettuata dopo il matrimonio richieda il consenso del giudice che presiede il tribunale di giurisdizione volontaria. I creditori esistenti prima di tale modifica non sono interessati da tale modifica.