3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
Mediante una convenzione matrimoniale, i (futuri) coniugi possono concordare un regime patrimoniale diverso da quello stabilito per legge. Essi possono stipulare un regime di separazione dei beni in virtù del quale la proprietà comune è costituita a partire dalla data di cessazione del matrimonio o possono estendere o limitare la portata della comunione (Sezione 717 Codice Civile). In via di principio, la convenzione può contenere qualsiasi accordo che non sia vietato dalla legge – in particolare, può stabilire condizioni diverse da quelle prescritte dalla legge per l’inclusione/l’esclusione dei beni esistenti e futuri nella/dalla proprietà comune. Vale a dire, ad esempio, che i coniugi possono concordare l’inclusione nella comunione di un bene di proprietà esclusiva di uno dei coniugi (quale un immobile). La convenzione matrimoniale può anche regolare le relazioni patrimoniali nell’eventualità di una cessazione del matrimonio in seguito a divorzio o decesso (Sezione 718, paragrafi 1 e 2 Codice Civile). Anche la gestione della proprietà comune può essere regolata mediante una convenzione matrimoniale secondo le esigenze dei coniugi.
Tuttavia, anche in regime di separazione dei beni, fondamentalmente la convenzione non può abrogare il requisito del consenso di entrambi i coniugi per l’alienazione di quelle che vengono definite “usuali suppellettili domestiche” (p.e. i beni mobili che soddisfano le esigenze vitali della famiglia, indipendentemente dal fatto che essi siano proprietà comune o proprietà esclusiva di uno dei coniugi) (Sezione 718, paragrafo 3 Codice Civile). Inoltre, la convenzione matrimoniale non deve escludere, per le sue conseguenze, la capacità di un coniuge di provvedere alla famiglia e non deve ledere i diritti di terzi, salvo quando il terzo è d’accordo o se la convenzione è registrata, su richiesta di entrambi i coniugi, in un pubblico registro delle convezioni matrimoniali (Sezioni 719 e 721 Codice Civile).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
Tali convenzioni devono essere redatte da un notaio mediante atto pubblico (Sezione 716, paragrafo 2 Codice Civile).
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
La convenzione può essere stipulata in ogni momento prima o durante il matrimonio. Nel primo caso, la convenzione produce i suoi effetti all’atto della stipula; nel secondo caso, all’atto della celebrazione del matrimonio. Qualora, tuttavia, l'oggetto della convenzione sia rappresentato da un oggetto registrato in un pubblico registro (quale un immobile) che è già incluso nella comunione tra coniugi o è di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, la convenzione diviene efficace, in questa parte, nei confronti di terzi solo al momento della registrazione in tale pubblico registro (Sezione 720 paragrafo 2 Codice Civile). Se i coniugi concordano un effetto retroattivo per il loro regime fisso, ciò è irrilevante.
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi sono liberi di modificare la convenzione matrimoniale esistente sulla base del loro accordo. Anche per il nuovo accordo è richiesta la forma di atto pubblico redatto da un notaio. Il regime della comunione può inoltre essere modificato a seguito della sentenza di un tribunale (su domanda di uno dei coniugi). Una tale modifica richiede un accordo dei coniugi o una decisione del tribunale sulle parti della proprietà comune dei coniugi nel regime matrimoniale esistente. Anche in questo caso, tali modifiche sono efficaci nei confronti di terzi solo in determinate condizioni.