3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

I coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale relativa all'attribuzione dei beni per la durata della vita coniugale prima o dopo il matrimonio.

(Articolo 4:34 (1) Codice Civile)

La convenzione matrimoniale ha lo scopo di consentire ai (futuri) coniugi di definire un regime patrimoniale – che sostituisce la comunione di beni tra i coniugi – per disciplinare le loro relazioni patrimoniali durante il matrimonio a partire dal momento specificato nella convenzione. Nella convenzione matrimoniale, le parti possono stipulare diverse tipologie di regime patrimoniale concernenti beni specifici e possono anche derogare alle norme dei regimi patrimoniali legali e opzionali, a condizione che tale deroga non sia preclusa dal Codice Civile.

(Articolo 4:63 Codice Civile)

Il Codice Civile regola in dettaglio due regimi patrimoniali opzionali: la comunione di beni differita e la separazione dei beni. Tuttavia, le parti non sono obbligate a scegliere uno di questi regimi.

(Articolo 4:71- 4:73 Codice Civile)

I (futuri) coniugi possono concludere accordi preliminari sull’uso dell’abitazione comune in caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione della vita coniugale comune. La convenzione è valida se stipulata con atto pubblico oppure mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato.

Nella convenzione matrimoniale, le parti hanno inoltre la facoltà di accordarsi sull’uso dell’abitazione comune.

(Articolo 4:78 (1) e (3) Codice Civile)

Una convenzione che assegna quasi tutto il patrimonio personale e comune a un coniuge senza compensazione adeguata per l’altro coniuge è contraria ai principi morali ed è pertanto nulla.

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

La convenzione matrimoniale è valida se stipulata con atto pubblico, nel qual caso deve essere redatta da un notaio, oppure mediante scrittura privata, nel qual caso deve essere controfirmata da un avvocato.

(Articolo 4:65 (1) Codice Civile)

L’approvazione del tutore è necessaria per la validità della convenzione matrimoniale se il coniuge ha meno di diciotto anni o se la sua capacità giuridica in materia di questioni patrimoniali è stata parzialmente limitata.

(Articolo 4:64 (2) Codice Civile)

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

I coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale prima o dopo il matrimonio. Se stipulata prima del matrimonio, la convenzione diviene effettiva all'inizio della vita coniugale; altrimenti, essa diviene effettiva subito dopo la sua stipula.

(Articolo 4:34 (1) Codice Civile)

Una convenzione matrimoniale non deve contenere una clausola con effetto retroattivo che modifica, a detrimento di un terzo, qualsiasi obbligo assunto da un coniuge nei confronti del terzo prima della stipula della convenzione matrimoniale.

(Articolo 4:67 (1) Codice Civile)

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

È possibile modificare o risolvere la convenzione matrimoniale in qualsiasi momento durante la vita coniugale comune.

La convenzione modificata e risolta è soggetta agli stessi requisiti di forma applicabili alla convenzione originale.

(Articolo 4:66 Codice Civile)