3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi non sono tenuti ad assoggettarsi al regime patrimoniale legale ma sono liberi di adottare una convenzione matrimoniale adeguata alla loro situazione personale.
Il codice civile definisce tre principali categorie di regimi patrimoniali:
- regime della comunione dei beni,
- regime della separazione dei beni
- regime di partecipazione alla comunione de residuo.
Tutti i regimi patrimoniali si basano sul principio della libertà dei coniugi di adottare il regime patrimoniale che preferiscono. Tuttavia, tale libertà è soggetta a talune restrizioni in quanto essi devono rispettare alcuni principi.
Pertanto, la convenzione matrimoniale non può contravvenire ai principi etici riconosciuti (articolo 1387 CC), dissociarsi dalle norme che disciplinano l'autorità genitoriale, l'amministrazione e la tutela legali (articolo 1388 CC) né stabilire qualsivoglia accordo o rinuncia che possa modificare la successione legale (articolo 1389 CC). Le disposizioni degli articoli 212-216 del codice civile debbono essere pienamente rispettate, ad eccezione di quelle che prescrivono l'applicazione dei regimi patrimoniali tra coniugi.
I regimi di comunione sono descritti nell'articolo 1497 e successivi del codice civile. I coniugi possono scegliere tra un determinato numero di regimi patrimoniali, il più noto è rappresentato dalla comunione universale prevista dall'articolo 1526 del codice civile. In tal caso, tutti i beni attuali e futuri, sia mobili che immobili, sono parte integrante del patrimonio comune. Pertanto, i coniugi non dispongono di beni personali ad eccezione dei beni che per propria natura sono di proprietà di uno dei coniugi. Tutti i debiti sono comuni ai coniugi, i quali risultano in solido responsabili anche in caso di debiti contratti da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Il regime della separazione dei beni è disciplinato dagli articoli da 1536 a 1541 del codice civile in base ai quali i coniugi non dispongono, in via di principio, di beni comuni. I beni appartengono o a un o all'altro e ciascuno di essi conserva l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione del proprio patrimonio personale, oltre ad essere responsabile dei debiti contratti prima o durante il matrimonio (articolo 1536 CC). Fanno eccezione solo i debiti contratti da un coniuge relativi al mantenimento familiare o l'educazione dei figli.
Il regime di partecipazione agli acquisti è disciplinato dagli articoli da 1569 a 1581 del codice civile. Ciascun coniuge mantiene l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione del proprio patrimonio personale. Durante il matrimonio, tale regime opera come un regime di separazione, e al momento dello scioglimento del matrimonio opera come un regime di comunione (articolo 1569 CC).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
Le convenzioni matrimoniali debbono essere redatte necessariamente dinanzi a un notaio (articolo 1394 CC).
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
È possibile redigere una convenzione matrimoniale prima o durante il matrimonio: nel primo caso, la convenzione produce i suoi effetti dalla data del matrimonio (articolo 1395 CC); nel secondo, essa produce i suoi effetti tra le parti a partire dalla data dell'atto notarile (articolo 1397, paragrafo 2 CC).
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
Dopo due anni dall'entrata in vigore del regime convenzionale o legale del matrimonio, i coniugi possono, nei limiti consentiti e mediante atto notarile, modificare detto regime parzialmente o del tutto (articolo 1397, paragrafo 1 CC).