3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
Il regime della comunione dei beni può essere modificato mediante convenzione tra i coniugi (articolo 210 del codice civile). La scelta del regime di separazione può essere dichiarata altresì nell'atto di celebrazione del matrimonio (articolo 162 del codice civile).
La legge prevede due tipi di regime patrimoniale convenzionale: la separazione dei beni e la comunione convenzionale dei beni.
Il regime di separazione è completamente differente dal regime legale: ciascun coniuge mantiene la proprietà esclusiva e il diritto di utilizzare e amministrare i beni acquisiti prima e dopo il matrimonio senza eccezioni, rispondendo dei propri debiti con i beni personali (articoli 215 e 217 del codice civile).
Qualora i coniugi acquisiscano dei beni in forma congiunta, essi sono soggetti alle disposizioni ordinarie dei beni comuni.
Il regime della comunione convenzionale dei beni, meno diffuso, è un regime della comunione legale dei beni modificato. I suoi contenuti possono essere liberamente stabiliti dai coniugi, i quali, in ogni caso, non possono:
- fare riferimenti generici a leggi o consuetudini a cui non sono soggetti, ma devono dichiarare in modo concreto i patti con i quali intendono regolare i loro rapporti;
- includere nella comunione convenzionale i beni personali indicati alle lettere c), d) ed e) al punto 2.1;
- derogare alle norme sull'amministrazione dei beni in comunione e sull'uguaglianza delle quote limitatamente a quei beni che avrebbero formato oggetto di comunione legale dei beni (articolo 210 del codice civile).
Sebbene non costituisca un regime convenzionale e si riferisca solo a taluni beni specifici, il legislatore prevede altresì il fondo patrimoniale. Per mezzo del fondo patrimoniale, il quale può coesistere con un regime di comunione o di separazione, uno dei coniugi, entrambi o un terzo possono destinare determinati beni immobili o mobili registrati nonché titoli di credito per far fronte ai bisogni della famiglia. L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo 167 e successivi).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
La convenzione matrimoniale deve essere stipulata, a pena di nullità, per atto pubblico notarile in presenza di due testimoni mediante.
La scelta del regime di separazione può essere dichiarata altresì nell'atto di matrimonio (articolo 162 del codice civile).
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
La convenzione può essere stipulata in qualsiasi momento, prima o dopo il matrimonio. Nel primo caso, i suoi effetti decorrono dalla celebrazione del matrimonio; nel secondo, i suoi effetti sono immediati.
In ogni caso, la convenzione può essere opposta ai terzi soltanto se annotata a margine dell'atto di matrimonio, nei registri dello stato civile (articolo 162 del codice civile).
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
La convenzione può essere modificata in qualsiasi momento mediante atto pubblico notarile (articolo 163 del codice civile). Con la legge n. 142 del 10 maggio 1981 è stato soppresso il requisito di omologazione da parte del tribunale per modificare le convenzioni matrimoniali. L'omologazione giudiziaria è tuttora necessaria solo per la modifica delle convenzioni stipulate mediante atto pubblico prima del 7/5/1981.