3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

I coniugi non possono scegliere i regimi patrimoniali. Le disposizioni legali vigenti e valide in caso di separazione e di divorzio non possono essere aggirate mediante accordo privato tra i coniugi. Tutti gli accordi matrimoniali vengono stipulati alla luce delle disposizioni vigenti e non possono essere considerati totalmente vincolanti per le parti, in quanto rimangono soggetti ad approvazione/modifica da parte dei tribunali irlandesi. Di norma, essi non vengono applicati se non risultano equi per le parti e/o laddove la mancata applicazione dei termini convenuti rientri nell'interesse della giustizia.

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Le convenzioni matrimoniali devono essere ufficialmente redatte nella forma di un “deed” e firmati da entrambe le parti. Essi possono essere approvati dai tribunali, concedendo all'accordo lo status e l'efficacia di un'ordinanza del tribunale. Nel caso in cui una convenzione matrimoniale diventi ordinanza del tribunale, la sua applicazione è pertanto soggetta alle norme e ai requisiti di conformità consueti alle ordinanze dei tribunali. L'applicazione dei termini di un accordo che non è stato riconosciuto alla stregua di un'ordinanza del tribunale è soggetta alle norme e ai meccanismi di applicazione del diritto contrattuale.

Diversamente dalla  separazione, un divorzio non può essere ottenuto mediante accordo tra le parti. Per garantire un'ordinanza di divorzio è necessario ricorrere al tribunale e, sebbene le parti possano giungere a un accordo consensuale sulle questioni relative alla domanda accessoria di liquidazione, tali accordi divengono giuridicamente efficaci solo per effetto di un'ordinanza del tribunale.

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in qualsiasi momento, prima e/o durante il matrimonio. Esse divengono effettive in base ai termini concordati, purché siano conformi ai requisiti posti dalla  legislazione vigente.

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

I coniugi possono concordare la modifica dei termini di una convenzione matrimoniale. Allo stesso modo un coniuge può richiedere l'intervento di un tribunale ai sensi della legislazione vigente, a prescindere dall'accordo esistente. Tuttavia, i tribunali di norma non modificano i termini di una convenzione, a meno che non risulti necessario nell'interesse della giustizia.