3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi possono modificare i propri rapporti patrimoniali stipulando una convenzione matrimoniale (articolo 37 FC). Tale convenzione deve contenere solo disposizioni sui rapporti patrimoniali dei coniugi. I coniugi possono stabilire, tra le altre cose, i beni da includere nella comunione e l'avente diritto all’amministrazione o alla disposizione dei beni della comunione. I coniugi possono inoltre stipulare una separazione dei beni. Ai sensi del regime di separazione dei beni, i beni acquistati durante il matrimonio da ciascun coniuge sono beni personali (articolo 33 FC). Non vi è comunione, ma solo beni personali dei coniugi.
Per le questioni non regolamentate dalla convenzione, si applicano le disposizioni del regime legale di comunione dei beni (articolo 38 FC).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
La convenzione matrimoniale deve essere redatta per iscritto e stipulata personalmente dalle parti mediante autentica delle firme e dei contenuti (articolo 39, paragrafo 1 FC).
Qualora i diritti di proprietà sui beni immobili siano stabiliti o trasferiti mediante la convenzione matrimoniale, la competenza spetta al notaio della regione in cui è situato il bene (articolo 39, paragrafo 2 FC).
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
Le parti possono stipulare una convenzione matrimoniale anche nel corso del matrimonio (articolo 37, paragrafo 3 FC). Qualora sia stipulata prima del matrimonio, ha efficacia a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In caso di stipula nel corso del matrimonio, diventa efficace a partire dalla data di stipula o da un'altra data in essa specificata (articolo 40, paragrafo 1 FC).
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
Le convenzioni matrimoniali possono essere modificate. La modifica deve essere redatta nella medesima forma in cui la convenzione è stata stipulata (articolo 41, paragrafo 1 FC).