3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
L'articolo 1387 CC sancisce il principio di libertà dei coniugi rispetto alla gestione dei rapporti matrimoniali. I coniugi possono optare per il regime della comunione convenzionale (articolo 1497 e successivi CC), della comunione universale, in cui beni e debiti sono condivisi (articolo 1526 CC), della separazione dei beni, in cui non sussiste alcuna comunione (1536 e successivi CC) e della comunione de residuo, in cui non sussiste alcuna comunione ma ciascun coniuge, in caso di divorzio o decesso, ha diritto a ricevere una compensazione monetaria qualora abbia accumulato meno ricchezze rispetto all'altro coniuge durante il matrimonio (1569 e successivi CC).
I coniugi non possono mai escludere l'applicazione del regime "primario", che si applica per il solo fatto del matrimonio (articolo 212 e successivi CC).
Dal 1 maggio 2013, le coppie franco-tedesche, e in generale, i coniugi che vivono in Francia o Germania o che sono sottoposti al regime patrimoniale francese o tedesco, possono optare per la scelta del nuovo regime patrimoniale franco-tedesco. Questo regime è basato sulla partecipazione agli acquisti (“regime di separazione” per tutta la durata del matrimonio e, allo scioglimento, ciascun coniuge diventa titolare della metà dei beni acquisiti durante il matrimonio).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
La convenzione matrimoniale deve essere redatta da un notaio (articolo 1394 CC). Il certificato matrimoniale deve indicare l'eventuale stipula di una convenzione nonché nome e indirizzo del notaio che ne è testimone (articolo 76 CC). In caso contrario, in riferimento a terzi, si presume che il matrimonio sia soggetto al regime della comunione legale.
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
La convenzione matrimoniale deve essere stipulata prima della celebrazione del matrimonio e diviene effettiva il giorno del matrimonio (articolo 1395 CC).
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
La convenzione può essere modificata prima del matrimonio rispettando le stesse forme richieste per la sua stipula (articolo 1396 CC) (cfr. domanda 3.2). Dopo due anni dall'entrata in vigore del regime patrimoniale, i coniugi possono decidere di modificarlo mediante atto notarile (articolo 1397 CC). I creditori e i figli adulti di ciascun coniuge possono opporsi a tale emendamento. In tal caso, o qualora uno dei coniugi abbia figli minorenni, l'atto deve essere ratificato dai tribunali.