5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?

5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?

Il divorzio è una causa di scioglimento della comunione matrimoniale. Se i coniugi sono in regime di comunione legale, ciascun coniuge riprende i suoi beni personali (articolo 1467 CC) e i beni comuni vengono divisi a metà tra i coniugi (articolo 1475 CC). Prima di tale divisione, viene stilato un resoconto del rimborso (articolo 1468 CC) dovuto a ciascun coniuge dalla comunione (articolo 1433 CC) o viceversa (articolo 1437 CC). Qualora il coniuge sia debitore, la sua quota della comunione viene ridotta; in caso contrario, può esercitare il suo diritto di creditore utilizzando il patrimonio comune.

5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?

In caso di divorzio, ciascun coniuge rimane responsabile dei suoi debiti separati durante il matrimonio. Un coniuge che ha contratto un debito comune ne rimane pienamente responsabile (articolo 1482 CC). L'altro coniuge è responsabile per metà del debito ma non può essere addebitato per un importo superiore al valore della quota di comunione assegnatagli (articolo 1483 CC).

5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?

In caso di divisione della comunione, vengono presi in considerazione eventuali rimborsi tra i coniugi e la comunione stessa (cfr. 5.1 di cui sopra)

5.3.1. In caso di regime di comunione degli incrementi del patrimonio:
- La rivendicazione deve essere soddisfatta mediante pagamento o simili?
- Come viene valutata la rivendicazione?
- Qual è l’importo del pagamento compensatorio?
- Quando è prescritta la rivendicazione?

Nel regime della comunione de residuo non sussiste alcuna comunione o patrimonio comune. Allo scioglimento del regime, il coniuge che si è meno arricchito può semplicemente rivendicare un diritto personale nei confronti dell'altro, ma non può esercitare il diritto a un risarcimento in natura, salvo diversamente concordato tra i coniugi o stabilito da una sentenza del tribunale (articolo 1576 CC). Tale diritto di partecipazione è pari a metà della differenza tra le ricchezze accumulate da ciascun coniuge durante il matrimonio (articolo 1575 CC), tenendo presenti i loro beni originali e finali (articoli 1570-1574 CC). La stessa regola si applica quando i coniugi hanno optato per il regime franco-tedesco di partecipazione agli acquisti. La richiesta di partecipazione può avvenire entro tre anni dallo scioglimento del regime (articolo 1578, paragrafo 4 CC).

5.3.2. In altri casi (non in comunione degli incrementi)?

Non ci sono né comunione né beni comuni nel regime di separazione dei beni. Tuttavia, una contabilità dettagliata può essere tenuta dai coniugi, in particolare nel caso in cui i fondi di uno dei coniugi sono stati utilizzati dall’altro coniuge.