5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
In caso di divorzio o separazione la comunione degli acquisti è sciolta, con conseguente scioglimento e liquidazione del patrimonio comune (articolo 1392 CC). Con il divorzio cessa anche il matrimonio.
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
Il patrimonio è diviso come segue. Prima di tutto, si procede alla stesura di un inventario (articolo 1396 CC), sia delle attività (articolo 1397 CC) che delle passività (articolo 1398 CC). Al termine, si pagano i debiti della comunione, in denaro o in beni della comunione (articoli 1399-1400 CC). I creditori conservano i propri diritti fino al completo pagamento (articolo 1401 CC). Successivamente, si procede al pagamento delle compensazioni e dei rimborsi dovuti a ciascun coniuge (articolo 1403 CC), e la quota restante è divisa a metà tra i coniugi o i loro eredi (articolo 1404 CC).
I beni personali sono esclusi dalla divisione in quanto appartengono al loro proprietario e sono elencati nell'articolo 1346 CC.
L'abitazione familiare, sebbene sia esclusa dalla divisione dei beni se di proprietà di un coniuge, può essere concessa dai tribunali all'altro coniuge non proprietario se quest'ultimo non può farne a meno al fine di soddisfare le sue esigenze personali, o qualora sia necessaria a uno dei figli comuni (articolo 96 CC).
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Una volta compilato l'inventario, si ripagano i debiti ai creditori, in denaro o in beni della comunione (articoli 1399-1400 CC). I creditori conservano i propri diritti fino al completo pagamento (articolo 1401 CC).
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Qualora la separazione o il divorzio produca uno svantaggio economico per uno dei coniugi, quest'ultimo ha diritto a una compensazione che può consistere nell'attribuzione in una rendita temporanea o indefinita, oppure in un unico pagamento. La compensazione può essere concordata dai coniugi in un accordo approvato dal giudice o, in assenza di ciò, stabilita dal giudice stesso, che tiene conto di determinate circostanze (articolo 97 CC). Inoltre, un coniuge in buona fede ha anche diritto alla compensazione in caso di nullità del matrimonio (articolo 98 CC). La rendita può essere modificata in caso di modifiche sostanziali delle circostanze (articolo 100 CC). La rendita può inoltre essere persa in talune circostanze (articolo 101 CC).
5.3.1. In caso di regime di comunione degli incrementi del patrimonio:
- La rivendicazione deve essere soddisfatta mediante pagamento o simili?
- Come viene valutata la rivendicazione?
- Qual è l’importo del pagamento compensatorio?
- Quando è prescritta la rivendicazione?
In caso di comunione degli acquisti, la richiesta di compensazione nonché l'importo, il pagamento e la durata relativi sono disciplinati dalle disposizioni descritte nella sezione 5.3.
5.3.2. In altri casi (non in comunione degli incrementi)?
Le stesse norme (della sezione 5.3.) si applicano agli altri regimi patrimoniali.