5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
In caso di divorzio, separazione legale ecc., i coniugi possono stipulare una convenzione sulla divisione del patrimonio comune in assenza del quale ciascun coniuge riceve, generalmente, metà del patrimonio comune esistente. La quota patrimoniale di ciascun coniuge deve essere calcolata separatamente stabilendo il valore totale di tutti i beni inclusi nella comunione di proprietà di un coniuge, sottraendo i relativi debiti (ad eccezione dei debiti afferenti ai beni personali). Qualora i debiti di un coniuge eccedano le sue attività, il valore totale determinato è pari a zero. Nel caso in cui il calcolo riveli che la quota di un coniuge è superiore a quella dell'altro coniuge, tale differenza deve essere oggetto di adeguamento. (Legge sulla suddivisione dei beni familiari, articoli 53 e 58)
I diritti pensionistici, i diritti non trasferibili, i beni personali ecc. (cfr. 2.1) non sono oggetto di divisione. Un coniuge ha il diritto di escludere dalla comunione i beni utilizzati esclusivamente per le sue esigenze personali, purché il loro valore non risulti sproporzionato rispetto alle condizioni finanziarie dei coniugi. I beni acquisiti per l'utilizzo da parte dei figli minorenni possono essere esclusi dalla comunione dal coniuge con cui essi vivono.
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Le norme in materia di responsabilità dei coniugi per i debiti illustrate nella domanda 2.6 sono altresì applicabili in caso di divisione del patrimonio a seguito di divorzio, separazione legale ecc.
Se entrambi i coniugi risultano responsabili dei debiti, uno di essi può chiedere all'altro coniuge di pagare la sua quota di debito che dovrà essere successivamente saldato, oppure di fungere da garante del pagamento stesso. (Legge sulla suddivisione dei beni familiari, articolo 56)
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
In talune circostanze un coniuge può avere diritto a una compensazione speciale nel caso in cui, tra le altre cose:
- l'altro coniuge abbia trascurato la sua situazione finanziaria, abusato del proprio potere sul patrimonio comune o agito irresponsabilmente, riducendo così significativamente la propria quota di comunione.
- Tale coniuge abbia contribuito con la quota più significativa alla comunione e la suddivisione equa risultasse chiaramente irragionevole, poiché il matrimonio ha avuto durata breve senza produrre alcun risultato finanziario comune significativo. In tal caso può essere stabilito che ciascun coniuge riceva una quota della comunione pari al contributo apportato al patrimonio alla celebrazione del matrimonio o nel corso dello stesso.
- L'altro coniuge abbia utilizzato parte della comunione per acquistare o incrementare i rispettivi beni personali ecc.
- Un coniuge goda di un patrimonio separato, nel qual caso può essere stabilito che metta a disposizione una parte di esso all'altro coniuge per garantire che quest'ultimo non incorra in difficoltà finanziarie ingiustificabili al momento della separazione legale o del divorzio, purché le condizioni patrimoniali del matrimonio, la sua durata e altre circostanze suggeriscano specificamente tale misura.
(Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articolo 23) (Legge sulla suddivisione dei beni familiari, articoli 59, 61 e 67)