1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Secondo la prassi giuridica, i rapporti patrimoniali tra coniugi in Danimarca sono disciplinati dalla legge del Paese di residenza abituale del marito al momento della celebrazione del matrimonio. Tuttavia, si applica la legge del Paese in cui è situata la nuova residenza abituale del marito qualora quest'ultimo la modifichi in concomitanza del matrimonio. Ai sensi della legge danese, per "residenza abituale" si intende il luogo abitato con l’intenzione di restarvi; un soggetto mantiene la propria residenza abituale anche qualora viva temporaneamente in un altro Paese. In relazione ai paesi nordici (Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), la legge applicabile alle relazioni patrimoniali dei coniugi è disciplinata dalla Convenzione Nordica sul Matrimonio. In base all'articolo 3 della convenzione i rapporti patrimoniali tra coniugi cittadini di uno Stato contraente al momento della celebrazione del matrimonio sono disciplinati dalla legge dello Stato contraente in cui i coniugi stabiliscono la propria residenza abituale a seguito del matrimonio. Qualora entrambi i coniugi si stabiliscano in un altro Stato contraente e vi risiedano per almeno due anni, è applicabile la legge di tale Stato. Laddove entrambi i coniugi abbiano abitualmente risieduto in tale Stato per un periodo precedente durante il matrimonio, o qualora essi siano entrambi cittadini di tale Stato, deve essere applicata la legge del suddetto Stato qualora i coniugi vi si stabiliscano. (Convenzione matrimoniale dell'Unione nordica, accordo di modifica del 2006)
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Secondo la prassi giuridica, i coniugi non possono scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali. Tuttavia, i coniugi cui si applica la Convenzione Nordica sul Matrimonio possono, tra l'altro, concordare di applicare ai propri rapporti patrimoniali la legge di uno Stato contraente in cui uno di essi risiede abitualmente o di cui è cittadino al momento della stipula della convenzione. Tale scelta risulta valida nella sua forma se conforme, al momento della stipula, ai requisiti formali imposti dalla legge applicabile ai rapporti patrimoniali dei coniugi ai sensi della convenzione, oppure conforme ai requisiti formali imposti dalla legge dello Stato contraente di cui entrambi i coniugi o uno di essi risultano cittadini. Qualora tale legge non contenga requisiti formali in materia di accordi sulla scelta della legge, la validità dell'accordo va giudicata in base ai requisiti formali per gli accordi tra coniugi in materia di separazione dei beni. La legge danese non prescrive alcun requisito formale per gli accordi sulla scelta della legge. (Convenzione matrimoniale dell'Unione nordica, accordo di modifica del 2006)