1 Quale legge è applicabile?

1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?

In base all'articolo 10:52 del Burgerlijk Wetboek (BW; codice civile) nei Paesi Bassi vige la convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali dei coniugi del 1978 (HC), che è entrata in vigore l’1 settembre 1992 e si applica ai matrimoni celebrati tra l’1 settembre 1992 e il 28 gennaio 2019. Per i matrimoni contratti prima del 1° settembre 1992 si applicano norme diverse. Non sono state siglate convenzioni bilaterali con i Paesi Bassi, tuttavia vigono norme interregionali separate in merito ai territori oltremare appartenenti al Regno dei Paesi Bassi nei Caraibi. In assenza di scelta, la legge applicabile è quella del primo paese di residenza abituale comune dei coniugi, laddove essi non abbiano la stessa cittadinanza (cfr. articolo 4, paragrafo 1 HC). Per i coniugi di cittadinanza comune (cfr. articolo 15 HC) si applica la loro legge nazionale in determinate condizioni (cfr. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5 HC). Se i coniugi non hanno né una prima residenza abituale comune né una cittadinanza comune, allora si applica la legge dello Stato con cui essi hanno un collegamento più stretto in base a tutte le circostanze del caso (cfr. articolo 4, paragrafo 3 HC). La legge applicabile può cambiare per effetto di naturalizzazione, immigrazione e dopo 10 anni di residenza in un determinato paese (cfr. articolo 7 HC). La modifica non è retroattiva (articolo 8 HC) e può essere evitata scegliendo la legge da applicare o stipulando una convenzione matrimoniale.

In seguito all’adozione del Regolamento Europeo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016, sono previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi abbiano scelto una legge applicabile al loro regime matrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.

In assenza di una scelta della legge, l’Articolo 26 prevede la seguente gerarchia di criteri di collegamento per stabilire la legge applicabile:

  • la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio
  • o, in mancanza, la cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio. Questo criterio non può essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune.
  • o, in mancanza, la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.

In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può decidere che è applicabile la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio (Art. 22.3), ma unicamente se la loro residenza abituale si è protratta più a lungo in tale Stato che nella prima residenza abituale comune.

1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?

Prima o durante il matrimonio, ì coniugi possono optare per una legge specifica da applicare al loro regime patrimoniale. Fino al 28 gennaio 2019, essi posso scegliere la legge del Paese di residenza abituale di un coniuge o la legge della cittadinanza di un coniuge e, in caso di beni immobili, la legge del luogo in cui tali beni sono ubicati (cfr. articolo 3 e articolo 6 HC). La scelta di una legge specifica deve essere esplicitamente concordata o evincersi chiaramente da una convenzione matrimoniale (cfr. articolo 11 HC). Quest’ultima ipotesi si verifica quando vi siano  specifici riferimenti ad articoli di legge in seno alla convenzione matrimoniale.

I requisiti formali della scelta della legge corrispondo a quelli richiesti per le convenzioni matrimoniali e sono disciplinati dalla legge scelta o da quella del luogo in cui tale scelta avviene (cfr. articolo 13 HC). Se la scelta avviene o è  modificata durante il matrimonio, essa è considerata come punto di partenza per un eventuale accordo sul regime esistente tra i coniugi.

Il Regolamento (UE) 2016/1103 prevede la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno un coniuge è cittadino o la legge della residenza abituale di un coniuge al momento della scelta come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Articolo 22). Questa scelta può essere validamente effettuata solo a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile e nel rispetto dei requisiti formali di cui all’Articolo 23.

Infine, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio avrà effetto solo per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.

Le nuove norme si applicano a tutti i coniugi che operano la scelta dopo il 29 gennaio 2019, indipendentemente dal luogo del matrimonio.