1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Secondo la Normativa in materia di diritto internazionale privato, qualora i coniugi non abbiano fatto alcuna scelta di legge, il diritto applicabile agli effetti generali del matrimonio al momento in cui i coniugi hanno contratto matrimonio sarà applicato ai loro rapporti patrimoniali. Gli effetti generali legali del matrimonio sono definiti in base alla legge del Paese della comune residenza dei coniugi. In assenza di un luogo di residenza comune, trova applicazione la legge del paese di cittadinanza comune. Qualora i coniugi risiedano in stati diversi ed abbiano diversa cittadinanza, gli effetti legali del matrimonio saranno definiti in base alla legge dello Stato della loro ultima residenza comune, purché uno dei coniugi vi risieda ancora. Qualora non sia possibile stabilire quale legge sia applicabile in base ai suddetti criteri, troverà applicazione la legge del Paese col quale i coniugi hanno il collegamento più stretto.
Norme diverse, derivanti dagli accordi internazionali (accordi in materia di assistenza giudiziaria) si applicano nel caso in cui entrambi o uno dei coniugi abbiano la cittadinanza di Lettonia, Lituania, Polonia, Russia ed Ucraina o qualora i coniugi risiedano in questi Stati.
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Secondo la legge in materia di diritto internazionale privato, i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali. Possono scegliere fra la legge dello Stato di residenza di uno dei coniugi o la legge nazionale di uno dei coniugi al momento della professio iuris.