5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
In caso di regime di comunione dei beni, i beni oggetto della comunione sono divisi tra i coniugi in base alle disposizioni sullo scioglimento della comunione. Secondo la normativa sul diritto di proprietà, quando termina la comproprietà, i beni sono divisi in base ad un accordo tra i comproprietari. Se non è raggiunto alcun accordo, il tribunale emetterà una decisione.
La divisione della comunione è possibile solo alla cessazione del regime di comunione dei beni (per decesso di uno dei coniugi, divorzio o stipula di un accordo patrimoniale tra i coniugi che stabilisca regime diverso). I beni che non sono stati divisi si presumono beni in comunione dei coniugi finché non divisi.
Nei regimi di comunione degli incrementi patrimoniali e di separazione dei beni non vi sono beni in comunione tra i coniugi per cui non vi è alcuna divisione.
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Trovano applicazione le stesse norme descritte ai punti 2.5 e 2.6.
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Indipendentemente dal regime patrimoniale applicato, qualora un coniuge effettui per la famiglia spese in danaro superiori a quelle effettuate dall’altro coniuge, si presume che il coniuge non abbia diritto di richiedere compensazione per la misura in cui ha contribuito in più rispetto all'altro coniuge.
In regime di comunione dei beni, qualora un coniuge autorizzato ad amministrare i beni della comunione usi detti beni nell'interesse dei propri beni personali, dovrà compensare il valore dei beni usati. La compensazione sarà considerata parte dei beni della comunione. Qualora un coniuge usi i propri beni personali nell'interesse dei beni della comunione, può richiedere che il relativo valore sia compensato dai beni della comunione.
Nel regime di comunione degli incrementi, alla cessazione del regime patrimoniale un coniuge ha il diritto di chiedere perequazione e compensazione in danaro. Il regime di comunione degli incrementi cessa alla morte di uno dei coniugi, per divorzio o per stipula di un accordo patrimoniale tra i coniugi che impone un diverso regime patrimoniale o per decisione giudiziaria su richiesta di uno dei coniugi.
La parte dei beni di ciascun coniuge aumentata durante il regime di comunione degli incrementi (beni acquisiti) è compensata.
Al fine di stabilire in che misura i beni siano soggetti a compensazione, viene stilato un inventario dei patrimoni di proprietà di ciascun coniuge che riporta tutti i beni dei coniugi (patrimoni totali) e che mostra i beni di entrambi i coniugi al momento del matrimonio o dell'inizio del regime patrimoniale (patrimoni fissi), i beni dei due coniugi acquisiti entro la fine del matrimonio o del regime patrimoniale (patrimoni acquisiti) ed il valore di detti patrimoni.
Non saranno oggetto di compensazione:
- beni di proprietà di uno dei coniugi prima del matrimonio;
- beni acquisiti a titolo gratuito durante il matrimonio (donazione o eredità);
- diritti derivanti ad un coniuge a motivo di problema di salute o infortunio fisico e sulla base di assicurazione previdenziale obbligatoria e statale;
- patrimoni acquisiti con lo scambio di patrimoni non soggetti a compensazione.
Nel regime di separazione dei beni, ai fini del loro rapporto patrimoniale i coniugi sono considerati come se non fossero sposati. Pertanto, un coniuge può ricorrere solo a domande di indennizzo generiche (arricchimento senza causa, risarcimento danni).