5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?

5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?

In assenza di accordo che imponga il contrario, il principio della separazione dei beni è mantenuto fino al divorzio (per quanto concerne l’accordo preliminare che entra in vigore al momento del divorzio, cfr. precedente punto 3.1). I coniugi possono dividere il patrimonio coniugale di uso quotidiano ed i risparmi coniugali per mezzo di accordo o presentando istanza – entro un anno dalla sentenza di divorzio definitiva – di decisione del tribunale (§§ 85, 95 EheG).
Il patrimonio coniugale di uso quotidiano ed i risparmi coniugali sono soggetti a divisione (§ 81 Abs 1 EheG). Il “patrimonio coniugale di uso quotidiano” è costituito da oggetti fisici ad uso di entrambi i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale (§ 81 para 2 EheG). Vi rientrano l’abitazione coniugale e i beni domestici. Anche i diritti possono rientrare nel patrimonio coniugale di uso quotidiano (ad es. diritti in rem su proprietà immobili) (§ 86 para 1 EheG). I “risparmi coniugali” sono risparmi o beni che i coniugi hanno accumulato nel corso della convivenza matrimoniale e che sono generalmente destinati al realizzo (§ 81 para 3 EheG).
Sono esclusi dalla divisione i beni apportati da un coniuge, acquisiti in seguito a morte o che ha ricevuto come donazione da terzi, beni di uso personale di un solo coniuge o utili all’esercizio della sua professione, nonché beni che appartengono ad una società o quote di una società, nella misura in cui non siano semplici investimenti (§ 82 EheG). L’abitazione coniugale e i beni domestici rientrano nella divisione – anche se apportati da un solo coniuge o se ereditati o ricevuti come donazione – se i coniugi sono concordi, se il sostentamento dell’altro coniuge dipende dal loro uso continuativo o se un figlio comune ha notevole necessità di un loro uso continuativo (§ 82 para 2 EheG).  L’inclusione dell’abitazione coniugale nella divisione ai sensi del § 82 para 2 può essere esclusa per mezzo di accordo tra i coniugi  (§ 87 para 1 EheG)
I beni soggetti alla divisione vanno egualmente divisi. Nella divisione si terrà conto della qualità e della portata del contributo di ciascun coniuge all’acquisizione della proprietà e al benessere dei figli (§ 83 para 1 EheG).
Se i coniugi hanno stipulato un contratto matrimoniale ed i beni rientranti nella comunione patrimoniale non sono soggetti alla divisione ai sensi dei §§ 81et seq EheG, il destino del contratto matrimoniale in assenza di ogni altro accordo dipende dalla colpa dei coniugi in relazione al divorzio. Non vi è alcuna differenza per il grado di colpa, ciascun coniuge riacquisisce ciò che vi ha apportato. In caso di preponderanza di colpa di un coniuge, l’altro può scegliere se annullare il contratto matrimoniale o se optare per una divisione eguale come in caso di decesso di un coniuge  (§ 1266 ABGB). Il diritto generato da un contratto successorio rimane intatto a favore del coniuge innocente (§ 1266 ABGB).

5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?

I debiti strettamente correlati al patrimonio coniugale di uso quotidiano o ai risparmi coniugali o che sono collegati alle spese per la vita coniugale vanno inclusi nella divisione (§ 81 para 1 EheG) (§ 83 para 1 EheG). In caso di assenza di accordo tra i coniugi a riguardo, il tribunale può stabilire quale coniuge sia obbligato a pagare i debiti (§ 92 EheG).

5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?

La divisione avrà luogo principalmente mediante assegnazione di beni. Solo qualora sia impossibile giungere ad un equo risultato applicando detta modalità, il tribunale può ordinare un pagamento compensatorio a favore del coniuge svantaggiato (§ 94 para 1 EheG).