9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?

La divisione dei beni dopo un divorzio ai sensi dei §§ 81et seq EheG e §§ 24et seq EPG rientra nelle questioni coniugali non contestate. I tribunali austriaci hanno competenza internazionale su detti procedimenti se un coniuge/partner ha nazionalità austriaca o ha residenza abituale nel paese (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Tanto l’oggetto quanto la giurisdizione locale sono di competenza della pretura  (§ 104a JN) del distretto in cui i coniugi hanno l’ultima residenza abituale comune, in via secondaria della pretura della residenza abituale della parte convenuta (§§ 114a para 1 in combinato disposto con 76 para 1 JN). Se un procedimento di divorzio è già pendente dinanzi un tribunale e le udienze di prima istanza non sono ancora state completate, il tribunale è competente anche sulla divisione dei beni coniugali (§§ 114a para 3 in combinato disposto con 76 para 1 JN).