3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi hanno la possibilità di concordare, mediante contratto matrimoniale, un regime patrimoniale diverso dalla separazione legale dei beni. Non tutti gli accordi patrimoniali tra i coniugi sono considerati contratti matrimoniali – sono definiti tali solo se sostituiscono in gran parte il regime patrimoniale del matrimonio e sono intesi a disciplinare i rapporti economici nel loro complesso.
Come forme alternative di regime patrimoniale del matrimonio, la legge austriaca offre la comunione dei beni ed il contratto successorio. I coniugi non sono tuttavia tenuti a limitarsi a dette forme nella scelta del regime patrimoniale del matrimonio.
Per quanto concerne il regime di comunione legale, è possibile distinguerne due forme: la comunione legale inter vivos e la comunione legale in caso di morte. La comunione legale inter vivos può essere strutturata come comunione dei beni universale o limitata. Nel primo caso, l’intera proprietà dei coniugi, precedente e futura, rientra nella comunione, nel secondo caso vi rientrano solo determinati beni elencati nell’accordo matrimoniale. I coniugi diventano comproprietari dei beni in comunione, le loro quote (ideali) sono determinate dall’accordo – in caso di dubbio, si presume che le quote siano paritarie. Tra i coniugi esistono limitazioni effettive intrinseche alla disposizione per quanto concerne le quote di comproprietà che non sono opponibili a terzi. L’opponibilità a terzi esiste solo in caso di divieto di alienazione e/o servitù registrato nel registro del paese ai sensi del § 364c ABGB o in caso di esplicito riferimento alla limitazione di disposizione al momento della registrazione della comproprietà.
Nella comunione dei beni inter vivos i debiti dei due coniugi sono garantiti dalla proprietà comune e dal rispettivo patrimonio dei singoli coniugi che non rientra nel regime di comunione. Se un coniuge contrae responsabilità in forma individuale o che lo riguardano personalmente (ad es. obblighi a pagare mantenimento o danni) in regime di comunione legale dei beni, sono coperte dall’intero patrimonio comune, nonché dal suo patrimonio personale. In caso di regime di comunione limitata, invece, l’altro coniuge non è tenuto a rispondere di detti debiti con la propria quota di patrimonio comune.
Nella comunione dei beni in caso di morte, la separazione del patrimonio resta in vigore fino alla morte di uno dei coniugi; ciascuno di essi può cioè disporre liberamente dei propri beni. In caso di decesso di un coniuge, i beni dei coniugi confluiscono in un patrimonio comune che, previa decurtazione dei debiti, sarà diviso in due metà. Il coniuge sopravvissuto riceve una metà, mentre l’altra va a costituire il patrimonio del deceduto (§ 1234 ABGB).
Nel contratto successorio, un coniuge designa l’altro o entrambi si designano reciprocamente rispettivi eredi (§ 1249 ABGB). Tuttavia, solo i tre quarti del patrimonio possono rientrare in un simile contratto (§ 1253 ABGB).
Oltre a ciò, vi sono anche accordi preliminari che fissano anticipatamente la divisione del patrimonio coniugale di uso quotidiano, dei risparmi coniugali e/o dell’abitazione coniugale in caso di divorzio. Il principio della separazione dei beni durante il matrimonio rimane invariato da detti accordi. Il giudice può discostarsi da un accordo preliminare valido solo se un coniuge ne risulti ingiustamente svantaggiato e se risultasse irragionevole imporgli/le l’accordo di divisione (§ 97 para 2 Ehegesetz, EheG).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
I contratti matrimoniali e gli accordi preliminari sulla divisione dei risparmi coniugali e dell’abitazione coniugale possono essere stipulati sotto forma di atto notarile (§ 97 para 1 EheG). In simili casi, pertanto, il rogito di un contratto deve essere eseguita da un notaio. Al contrario, gli accordi preliminari sulla divisione del patrimonio coniugale di uso quotidiano necessitano di semplice forma scritta (§ 97 para 1 EheG).
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
I contratti matrimoniali e gli accordi preliminari possono essere stipulati in qualsiasi momento nel corso del matrimonio. I contratti matrimoniali stipulati precedentemente al matrimonio si applicano solo a condizione di successivo matrimonio. Alla luce di ciò, i contratti matrimoniali e gli accordi preliminari acquisiscono efficacia immediatamente (ad es. un accordo di comunione dei beni inter vivos), alla morte di un coniuge (comunione dei beni in caso di morte) o in caso di divorzio (accordo preliminare).
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi possono anche modificare un accordo esistente, a condizione che siano rispettati i requisiti formali.