3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

I coniugi possono stipulare, mediante una convenzione matrimoniale, un regime diverso dal regime legale di comunione degli acquisti (gananciales).

In alternativa al regime patrimoniale legale della comunione degli acquisti, la legge spagnola prevede un regime di separazione dei beni (régimen de separación de bienes) e un regime di partecipazione agli acquisti (régimen de participación). Nella separazione dei beni (articoli 1435-1444 CC), ciascun coniuge conserva la titolarità dei beni che aveva prima del matrimonio e diviene unico proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Laddove non sia possibile stabilire la proprietà di un bene, si presume che appartenga in quote uguali a ciascun coniuge.

Ai sensi del regime di partecipazione degli acquisti (articoli 1411-1434 CC), ciascun coniuge mantiene i beni di cui era titolare prima del matrimonio e diviene unico proprietario dei beni acquisiti durante il matrimonio, ma ciascun coniuge ha diritto di parteci pare agli acquisti  dell'altro coniuge, finché vige tale regime. Tali acquisti sono calcolati al momento dello scioglimento del regime o alla cessazione del matrimonio.

In entrambi i regimi, un coniuge non è responsabile dei debiti dell'altro ed è libero di disporre dei propri beni, ad eccezione dell'abitazione familiare (articolo 1320 CC).

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Le convenzioni matrimoniali (capitulaciones matrimoniales) devono essere stipulate mediante atto pubblico (articolo 1315 CC). La convenzione deve pertanto essere stipulata in presenza di un notaio che redige l'atto pubblico (articolo 1280 CC). Essa è quindi registrata nel registro civile per la sua opponibilità a terzi.

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o in qualsiasi momento nel corso del matrimonio. Le convenzioni stipulate prima del matrimonio divengono effettive alla celebrazione dello stesso (articolo 1333 CC). Le convenzioni stipulate durante il matrimonio divengono effettive dal momento della stipula, ma sono opponibili ai terzi solo dopo la registrazione nel registro civile.

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

I coniugi possono altresì modificare una convenzione esistente, purché si rispettino i medesimi requisiti formali (articolo 1331 CC). Tuttavia, la modifica non influisce sui diritti già acquisiti da terzi (articolo 1317 CC).