3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

I coniugi possono stipulare un accordo patrimoniale che disciplina le loro relazioni patrimoniali riguardo ai beni presenti e futuri (Articolo 40 della Legge sul diritto di famiglia).

I coniugi possono definire i propri rapporti patrimoniali autonomamente e nel loro migliore interesse stabilendo quali dei loro beni debbano far parte della comunione coniugale e quali debbano costituire i beni personali dei coniugi (articolo 36 Legge sul diritto di famiglia). Per alcune questioni concernenti ad esempio l’amministrazione o la divisione dei beni, devono essere prese in considerazioni le disposizioni della Legge sulla proprietà e sugli altri diritti reali).

La Legge sul diritto di famigliaa non disciplina gli accordi patrimoniali tra coniugi e, quindi, consente qualsiasi accordo che non sia contrario alla legge. Esistono alcuni limiti in materia di applicazione della legge straniera; infatti, se entrambi i coniugi sono cittadini croati non possono concordare, mediante accordo patrimoniale, l’applicazione di leggi straniere ai rapporti patrimoniali (Articolo 42 della Legge sul diritto di famiglia). Se un coniuge è cittadino di un altro Stato si applica invece la Legge in materia di diritto Internazionale privato (si veda il punto 1.2.).

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Un accordo patrimoniale tra coniugi deve essere redatto in forma scritta e le firme dei coniugi devono essere autenticate da un notaio di civil law (articolo 40 della Legge sul diritto di famiglia).

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Un accordo patrimoniale tra coniugi può essere stipulato prima del matrimonio o durante il matrimonio.

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

I coniugi possono modificare un accordo patrimoniale esistente o concludere un nuovo accordo in qualsiasi momento, a condizione che siano soddisfatti tutti i prerequisiti indicati sopra.