3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi possono regolare il proprio regime patrimoniale per mezzo di una convenzione con cui scelgono il regime della comunione applicabile, purché in tale convenzione siano fatte salve le norme cogenti. Detta convenzione può disciplinare i dettagli relativi all'estensione della comunione, le modalità di amministrazione, la sua scadenza e via dicendo. La convenzione non può fare riferimento a consuetudini e leggi non vigenti o a leggi straniere.
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
I requisiti formali per l'adozione del regime della comunione sono: a) la convenzione deve essere stipulata per atto pubblico e b) deve essere inserita in un registro pubblico speciale concepito a tale scopo (articolo 1403(2) CCE). I coniugi interessati alla stesura di tale convenzione devono rivolgersi a un notaio.
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
La convenzione può essere stipulata sia prima che dopo il matrimonio e diviene effettiva al momento della registrazione nel registro pubblico speciale.
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi sono liberi di modificare la convenzione esistente ai sensi delle condizioni descritte al punto 3.2.