8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?
Non sussiste un regolamento spagnolo univoco per le unioni registrate, sia nel diritto materiale sia nel diritto internazionale privato. Alcune regioni della comunità autonoma godono di propri regolamenti.
Le unioni possono essere omosessuali o eterosessuali, registrate o non registrate. Non esiste un regolamento nazionale generale.
In Andalusia, Aragona, Asturie, Baleari, Canarie e Cantabria, la legge sulle coppie di fatto contiene altresì disposizioni legali sul registro delle coppie di fatto.
In Catalogna sono previsti solo registri municipali. L'esistenza di un'unione è provata mediante atto pubblico.
In Estremadura, Madrid, Navarra, Paesi Baschi, Valencia, Castiglia-La Mancia e Castiglia-León non esiste un regolamento specifico sulle coppie di fatto, il quale è contenuto nei regolamenti sul registro delle coppie di fatto.
I registri delle coppie di fatto non sono disciplinati a livello nazionale, ma a livello regionale, e sussistono specifiche disposizioni legali solo in Andalusia, Aragona, Asturie, Baleari, Canarie, Castiglia-La Mancia, Castiglia-León, Estremadura, Galizia, Madrid, Paesi Baschi e Valencia, che prevedono anche disposizioni legali in materia di coppie di fatto.
Ogni comunità autonoma disciplina il registro in modo diverso e gli effetti della registrazione variano dal semplice carattere dichiarativo alla vera e propria equivalenza con il matrimonio. Alcune delle comunità autonome non prevedono tale registro regionale.
Non sussistono disposizioni legali specifiche sulla proprietà nei riguardi delle convivenze extramatrimoniali non registrate e, anche nel caso di unioni registrate, spetta ai conviventi registrati organizzare il proprio regime patrimoniale (salvo diversamente prescritto dalla legge), con la possibilità di scegliere norme analoghe a quelle previste per il matrimonio. In assenza di accordi o disposizioni legali specifiche, si applicano le norme generali in materia di obblighi e patrimonio.
Salvo diversamente indicato, l'abitazione familiare appartiene al proprietario laddove non siano presenti discendenti o interessi bisognosi di tutela; in tal caso, la decisione spetta al giudice.