8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?
Legge del 9 luglio 2004 (Mém. P. 2019 e segg, Parl. Doc. n.. 4946) sugli effetti giuridici di talune unioni entrata in vigore il 1° novembre 2004.
I conviventi che hanno proceduto a una dichiarazione di unione possono stabilire le conseguenze patrimoniali dell'unione stessa mediante accordo scritto, il quale può essere stipulato o modificato in qualsiasi momento. Gli accordi e le loro modifiche sono comunicati alla procura competente entro tre giorni lavorativi (articolo 6 della legge del 2004).
In mancanza di un accordo, la dichiarazione di unione crea e comunque diritti e doveri tra i conviventi che, sotto molti aspetti, sono equiparati a quelli dei coniugi. Le suddette disposizioni si applicano alle unioni dichiarate ai sensi dell'articolo 3 della legge (articolo 1, legge del 2004). Non sussistono disposizioni speciali in materia di regime patrimoniale delle unioni non coniugali e non registrate.
La legge del 2004 è stata recentemente integrata dalla legge del 3 agosto 2010 (Mém. P. 2190, Parl. Doc. n. 5904), articolo 4-1 con cui si riconoscono le unione registrate all'estero, garantendo loro gli stessi vantaggi concessi alle unioni lussemburghesi.