1 Quale legge è applicabile?

1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?

Ai rapport patrimoniali fra I coniugi si applica la loro legge nazionale commune, salvo diverso accordo intervenuto fra i coniugi.

In caso di cittadinanza diversa, il regime patrimoniale del matrimonio è disciplinato dalla legge interna dello Stato in cui entrambi i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio (articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali dei coniugi le cui disposizioni sono state recepite nel diritto lussemburghese mediante la legge del 17 marzo 1984).

1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?

I futuri coniugi, anche in caso di cittadinanza comune, hanno facoltà di compiere, entro certi limiti,  una scelta  in merito alla legge applicabile al loro regime patrimoniale, potendo designare una delle seguenti leggi: la legge di qualsiasi Stato di cui uno dei futuri coniugi è cittadino al momento della scelta; la legge dello Stato in cui uno di essi risiede abitualmente al momento della scelta; la legge del primo Stato in cui uno dei coniugi stabilisce una nuova residenza abituale dopo il matrimonio (articoli 3 e 6 della convenzione dell'Aia).

La scelta della legge applicabile deve avvenire mediante stipula esplicita, nella forma prescritta per le  le convenzioni matrimoniali, o desumersi necessariamente dalle disposizioni di una convenzione matrimoniale (articoli 11 e 13 della convenzione dell'Aia). L'articolo 1387 del codice civile (Code civil – CC) stabilisce che la legge scelta non deve contravvenire ai principi etici riconosciuti o agli articoli 1388 e successivi del codice civile.