9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?
Alla distribuzione della comunione può essere associata una petizione di divorzio. La giurisdizione relativa alla richiesta di distribuzione segue le norme afferenti la giurisdizione in caso di divorzio (cfr. articolo 4, paragrafo 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = codice di procedura civile) come disciplinato in Brussels II bis. Se la divisione della comunione non è associata a un procedimento di divorzio (ad esempio viene richiesta a seguito di una sentenza di divorzio), si applica l'articolo 2 del codice di procedura civile e il tribunale olandese gode di giurisdizione qualora il convenuto risieda abitualmente nei Paesi Bassi.
A tutte le azioni giudiziarie intentate e alle sentenze emesse e a tutti gli atti rilasciati il 29 gennaio 2019 o in data successiva, indipendentemente dalla data del matrimonio, si applica il Regolamento del Consiglio (UE) no. 2016/1103 del 24 giugno 2016.
Sono autorità competenti ai sensi del Regolamento:
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di morte di un coniuge, la giurisdizione è attribuita all’autorità giurisdizionale competente per la successione (Articolo 4).
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, generalmente la giurisdizione è attribuita al tribunale competente a decidere sulla controversia matrimoniale.
- In altri casi, i coniugi possono concordare che la competenza giurisdizionale sia attribuita allo Stato membro la cui legge è applicabile o allo Stato membro in cui è stato contratto il matrimonio. Tale accordo deve essere stipulato per iscritto, datato e firmato dalle parti. In assenza di un accordo, come principio generale, sono competenti a dirimere qualsiasi questione inerente il regime patrimoniale tra coniugi, salvo in caso di morte di un coniuge o di controversia matrimoniale, le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
- della residenza abituale comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; oppure, in mancanza,
- dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora; oppure, in mancanza,
- della residenza abituale del coniuge convenuto; oppure, in mancanza,
- della cittadinanza comune dei coniugi.
Fatti salvi eventuali contenziosi, i notai non sono vincolati da queste norme di competenza e, pertanto, possono agire liberamente, ad esempio nella stesura di una convenzione matrimoniale, di un accordo sulla scelta della legge applicabile o di un atto autentico relativo alla divisione o alla distribuzione del patrimonio dei coniugi.