5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?

5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?

Ai sensi del regime patrimoniale legale, ciascun coniuge mantiene i suoi beni personali dopo il divorzio, mentre il patrimonio comune viene diviso in parti uguali.

Se si è optato per la comunione dei beni e non sussistono ulteriori disposizioni, in caso di divorzio il patrimonio comune viene equamente diviso tra i coniugi dopo aver detratto eventuali debiti (articolo 137 del codice civile lettone).

Se la convenzione matrimoniale prevede la separazione dei beni, in caso di divorzio non si procede ad alcuna divisione dei beni. Ciascun coniuge mantiene i beni posseduti prima del matrimonio nonché quelli acquisiti durante il matrimonio (articolo 117 del codice civile lettone).

I coniugi possono stipulare un accordo in presenza di un notaio o stipulare una convenzione sulla divisione del patrimonio, la quale può essere stipulate solo durante il matrimonio. Se i coniugi non raggiungono un accordo, allora il contenzioso viene presentato in tribunale sotto forma di ricorso.

5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?

Al momento della divisione del patrimonio vengono presi in considerazione i debiti. I coniugi possono siglare una convenzione sulla divisione delle obbligazioni comuni e, in caso di contenzioso, esso viene presentato in tribunale sotto forma di ricorso.

5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?

Durante o a seguito dello scioglimento di un matrimonio, uno degli ex coniugi può richiedere il sostegno dell'altro in base ai mezzi di cui dispone se quest'ultimo ha contribuito con le sue azioni alla cessazione del matrimonio e qualora tale sostegno sia necessario a garantire il precedente tenore di vita del coniuge richiedente (articolo 81 del codice civile lettone).

Se durante l'amministrazione del patrimonio dell'altro coniuge, uno dei coniugi ha sostenuto delle spese per mezzo del proprio patrimonio personale, egli può richiederne il rimborso solo al termine di tale amministrazione nella misura in cui l'altro coniuge è obbligato a coprirle (articolo 101 del codice civile lettone).

Il ricorrente valuta la sua richiesta e in caso di contenzioso si richiede l'intervento di un consulente tecnico. Inoltre, ai sensi del regime della comunione dei beni, un coniuge deve rimborsare quanto speso della comunione a beneficio del suo patrimonio separato. Se un coniuge ha speso parte del patrimonio separato a beneficio della comunione, può chiedere un rimborso mediante i beni della comunione (articolo 138 del codice civile lettone).