2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Ai sensi del regime patrimoniale legale, ciascun coniuge mantiene la titolarità dei beni acquistati prima del matrimonio e di quelli acquistati i durante il matrimonio stesso.
Qualunque bene acquisito in forma congiunta dai coniugi durante il matrimonio, o da uno di essi seppure tramite le risorse di entrambi o con la cooperazione dell’altro coniuge, è parte integrante del patrimonio comune; in caso di incertezza, si presume che il bene appartenga a entrambi i coniugi (articolo 89 del codice civile lettone).
I beni personali di ciascun coniuge includono:
- i beni di cui era titolare un coniuge prima del matrimonio o designati come beni personali mediante convenzione;
- i beni di uso personale di un coniuge o necessari per la sua professione indipendente;
- i beni acquistati a titolo gratuito durante il matrimonio da uno dei coniugi;
- il reddito derivante dal patrimonio personale di un coniuge non assegnato alle esigenze familiari o del tetto coniugale; e
- i beni sostitutivi dei beni descritti nei paragrafi precedenti (1-4) (articolo 91 del codice civile lettone).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
L'onere di stabilire il carattere personale di taluni beni spetta al coniuge che rivendica tale carattere personale. Qualora i beni immobili rientrino tra i beni personali di un coniuge, sarà oggetto di pubblicità nei registri immobiliari.
In caso di dubbi, si presume che i beni comuni appartengano ad entrambi i coniugi in quote uguali.
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Non sussistono norme che obbligano alla stesura di un inventario dei beni.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
I coniugi sono liberi di amministrare e utilizzare i beni personali durante il matrimonio (articolo 90, paragrafo 1 del codice civile lettone).
I coniugi devono amministrare e utilizzare il patrimonio comune in forma congiunta ma, in presenza di un accordo, esso può essere amministrato anche solo da uno dei coniugi. Un coniuge può disporre di tale patrimonio solo con il consenso dell'altro (articolo 90, paragrafo 2 del codice civile lettone).
Nell'interesse dei terzi, si presume che gli atti dispositivi di beni mobili avvengano previo tale consenso, salvo nei casi in cui il terzo sia a conoscenza o debba essere a conoscenza della mancanza di consenso o laddove i beni disposti da un coniuge siano evidentemente di proprietà dell'altro coniuge.
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Per le obbligazioni relative alle esigenze familiari o del tetto coniugale contratte da uno dei coniugi, l'altro coniuge è responsabile con i suoi beni personali solo nel caso in cui il corrispettivo di tali obbligazioni sia stato utilizzato per esigenze familiari o del tetto coniugale (articolo 96, paragrafo 2 del codice civile lettone).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
I beni di un coniuge non possono essere utilizzati per pagare i debiti dell'altro coniuge. Qualora siano avviati procedimenti esecutivi nei confronti dei beni separati di un coniuge a causa dei debiti contratti dall'altro, egli può richiedere l'esclusione del suo patrimonio da tali procedimenti (articolo 100 del codice civile lettone). Se si intacca il patrimonio comune per pagare i debiti di un coniuge, l'altro coniuge può richiedere la separazione del patrimonio o l'esclusione della propria quota dai procedimenti esecutivi.
I coniugi rispondono tramite il patrimonio comune e, qualora non sia sufficiente, mediante i loro beni separati delle obbligazioni contratte congiuntamente per le esigenze familiari e del tetto coniugale (articolo 96, paragrafo 1 del codice civile lettone). In merito alle obbligazioni relative alle esigenze familiari o del tetto coniugale contratte da uno dei coniugi, quest'ultimo deve risponderne con i suoi beni personali qualora il patrimonio comune non sia sufficiente. In relazione a tali obbligazioni, l'altro coniuge è responsabile con i suoi beni personali solo qualora esse siano state contratte per le esigenze familiari e del tetto coniugale (articolo 96, paragrafo 2 del codice civile lettone).