2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

I coniugi che non hanno stipulato una convenzione matrimoniale sono soggetti, dalla data del loro matrimonio civile, al regime legale che prevede la comunione solo per i beni acquisiti dopo l’inizio del matrimonio. Questo regime divide i beni dei coniugi in tre patrimoni: i due patrimoni separati dei coniugi comprendono tutti i beni di loro proprietà prima del matrimonio e tutti i beni acquisiti per successione o donazione durante il matrimonio o pervenuti in loro sostituzione (Art. 1399 - 1404 CC (Codice Civile). Alcuni beni o diritti restano separati indipendentemente dal momento della loro acquisizione, ad es. gli accessori delle proprietà immobiliari di ciascuno dei coniugi, l’abbigliamento e gli oggetti di uso personale, il diritto a pensione, etc. (per l’elenco completo cfr. Articoli 1400 e 1401 CC). Sono oggetto della comunione di beni tutti i proventi, sia il reddito professionale sia i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, nonché i beni acquisiti a titolo oneroso durante il matrimonio (Art. 1405 CC).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Tutti i beni di cui non si può dimostrare la proprietà esclusiva di uno dei coniugi saranno considerati beni comuni (Art. 1405 CC)

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

I coniugi possono accludere al contratto matrimoniale un elenco dei beni. L'elenco si applica nel rapporto tra i coniugi fino a prova contraria, ma non è opponibile a terzi. In alcuni casi, la modifica del regime patrimoniale tra coniugi richiede la previa redazione di un inventario.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Ciascuno dei coniugi può disporre dei propri beni (Art. 1425 CC), eccezion fatta per l'abitazione coniugale che non può essere mai venduta o gravata da ipoteca da uno solo dei coniugi senza il consenso dell'altro (Art. 215, para. 1 CC). I beni della comunione devono essere amministrati nell'interesse della famiglia. Come regola generale vale che uno qualsiasi dei due coniugi può amministrare i beni della comunione. Ad esempio, gli atti di ordinaria amministrazione (quali le azioni connesse con la gestione domestica e l’educazione dei figli) possono esse svolti separatamente dai coniugi. In alcuni casi, è possibile l’amministrazione esclusiva soltanto di uno dei coniugi (ad es. quando uno dei coniugi esercita una professione autonoma - Art. 1417, para. 1 CC). Per altre questioni di maggiore importanza, quali l’accensione di un mutuo ipotecario o la vendita di un immobile, i coniugi devono agire congiuntamente (Art. 1417, para. 2, Art. 1418 e 1419 CC). Se manca il consenso di un coniuge, l’atto giuridico può essere dichiarato invalido (Art. 1422 and 1423 CC).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Laddove un coniuge può amministrare parti dei beni da solo, l’altro coniuge ha l’obbligo di rispettarne le azioni (Art. 1416 CC). Se i coniugi devono agire congiuntamente, è necessario il consenso dell’altro coniuge (Art. 1417, para. 2 CC). In caso di assenza di tale consenso, il coniuge non consenziente può, in alcuni casi ed entro una determinata scadenza, chiedere una dichiarazione di invalidità dell’atto.

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

I debiti contratti prima del matrimonio ed i debiti derivanti da successioni e donazioni conseguite durante il matrimonio sono separati (Art. 1406 CC). Sono inoltre separati i debiti contratti da uno dei coniugi nell'esclusivo interesse del proprio patrimonio (per un elenco completo cfr. Art. 1407 CC). Sono per esempio considerati comuni i debiti contratti da uno dei coniugi per il mantenimento della famiglia e l'educazione dei figli (per un elenco completo cfr. Art. 1408 CC).

Come regola generale, ciascun coniuge risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio (Art. 1409 CC), ma esistono alcune eccezioni a questa regola generale (Artt. 1410 - 1412 CC). Un debito contratto da entrambi i coniugi grava sia sul patrimonio separato di ciascun coniuge sia sui beni della comunione (Art. 1413 CC). Anche un debito comune può gravare sia sul patrimonio separato di ciascun coniuge sia sui beni della comunione, anche se con alcune eccezioni (Art. 1414 CC).