6 Quali sono le conseguenze del decesso di un coniuge?
Per quanto attiene al diritto matrimoniale: se il contratto di matrimonio non contiene altre clausole o atto di modifica, i beni della comunione sono ripartiti in parti uguali. Al coniuge sopravvissuto spetta dunque in ogni caso piena proprietà di metà dei beni della comunione.
Per quanto concerne il diritto successorio, la piena proprietà dell’altra metà dei beni della comunione (e della proprietà comune esclusiva tra i coniugi) spetta al coniuge superstite, se non vi sono figli. Se vi sono figli, ad essi spetta la nuda proprietà dell’altra metà. Ciò nonostante, il coniuge superstite ottiene l’usufrutto. E’ anche possibile inserire nella convenzione matrimoniale clausole specifiche per garantire che il coniuge superstite sia favorito dopo il decesso dell’altro coniuge (Art. 1457 - 1460 CC).
Il coniuge superstite è anche specificamente tutelato in relazione al diritto successorio. Pertanto, una quota minima (porzione riservata) dell’eredità spetta obbligatoriamente al coniuge superstite. Tuttavia, il coniuge superstite riceve sempre almeno l’usufrutto di una metà dei beni della successione. Detta metà comprende almeno l’usufrutto della proprietà immobiliare che è servita da residenza comune e dei beni domestici ivi presenti, anche se tale valore supera il valore della metà dell’usufrutto della successione (Art. 745bis e 915bis CC).