2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

Il regime patrimoniale legale nella Repubblica Ceca è la comunione tra coniugi, disciplinata dal codice civile ( Legge n. 89/2012 coll. ).

Una definizione più precisa della comunione tra coniugi è riportata nelle sezioni 709, 710 e 3040 Codice Civile, secondo cui la comunione patrimoniale dei coniugi comprende:

  • i beni acquisiti da uno o entrambi i coniugi durante il matrimonio, ad eccezione dei beni che:
    • soddisfano i bisogni personali di uno dei coniugi,
    • sono stati acquisiti per donazione, eredità o legato esclusivamente da un coniuge, salvo che il donatore all’atto della donazione o il defunto nel suo testamento abbiano manifestato una diversa intenzione,
    • sono stati acquisiti da uno dei coniugi come risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei propri diritti naturali,
    • sono stati acquisiti da uno dei coniugi con atto giuridico relativo alla sua proprietà esclusiva,
    • sono stati acquisiti da uno dei coniugi come risarcimento di danno, distruzione o perdita della sua proprietà esclusiva,
    • ai sensi della legislazione sulle restituzioni, sono stati restituiti al coniuge in quanto ne era titolare prima del matrimonio o in quanto successore legale del proprietario originale; La comunione tra coniugi comprende anche il profitto derivante dai beni personali del coniuge nonché dalla partecipazione del coniuge a una società o cooperativa, qualora il coniuge sia divenuto socio della società o membro della cooperativa durante il matrimonio (salvo che l’acquisizione della partecipazione rientri in una delle eccezioni menzionate sopra).
  • Debiti contratti dai coniugi durante il loro matrimonio, salvo che tali debiti:
    • siano relativi a beni di esclusiva proprietà di uno soltanto dei coniugi e la loro entità superi il profitto da essi derivante, oppure
    • siano stati contratti da uno soltanto dei coniugi senza l’approvazione dell’altro, e senza alcuna relazione con l’esigenza di provvedere ai bisogni quotidiani o comuni della famiglia.

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Attualmente, la legge ceca non prevede una tale ipotesi.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

Non vi è alcuna disposizione tale da rendere obbligatoria la redazione di un inventario dei beni. Tuttavia, la redazione di un inventario è consigliabile in relazione alla divisione della comunione tra coniugi nel caso della sua cessazione (scioglimento del matrimonio o morte di un coniuge).

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Entrambi i coniugi (o uno di essi in virtù di un accordo) utilizzano e mantengono congiuntamente i beni facenti parte della relativa comunione. L’amministrazione ordinaria dei beni facenti parte della comunione può essere di competenza di uno qualsiasi dei coniugi (ad esempio la risoluzione di questioni domestiche, il pagamento di obbligazioni ordinarie quali canoni e servizi correlati, i pasti, l'acquisto di beni di consumo ordinari). Nelle materie concernenti la comunione patrimoniale tra coniugi di natura non ordinaria (ad esempio, trasferimento di immobili o di beni di valore elevato o ipoteca su immobile), è richiesto il consenso di entrambi i coniugi. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso senza valido motivo o non è in grado di esprimere la propria volontà, la sua approvazione può essere sostituita da una decisione del tribunale su proposta dell’altro coniuge. Se uno dei coniugi agisce senza il consenso dell’altro coniuge nei casi in cui è richiesto il consenso di entrambi, l’altro coniuge può chiedere che sia dichiarata l’invalidità dell’atto (sezioni 713 e 714 Codice Civile); tuttavia, se il coniuge non ne contesta la validità, l’atto mantiene la propria efficacia (Sezione 586 paragrafo 2 Codice Civile). Tali disposizione si applicano unicamente se non sono modificate da una convenzione matrimoniale o da una decisione del tribunale.

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Entrambi i coniugi sono solidalmente e personalmente responsabili per i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti giuridici relativi alla comunione posti in essere da uno di essi nell'ambito della ordinaria amministrazione (Sezione 173, paragrafo 3 Codice Civile).

Entrambi i coniugi sono solidalmente e personalmente responsabili dei debiti relativi ai beni comuni (Sezione 713, paragrafo 2 Codice Civile). Tali debiti possono essere soddisfatti con i beni della comunione o con i beni di proprietà esclusiva di ciascun coniuge.

La convenzione matrimoniale può escludere la responsabilità solidale e personale dei coniugi per i debiti, ma tale convenzione ha effetto nei confronti di terzi solo se il terzo è d’accordo (Sezione 719 paragrafo 2 Codice Civile) o se la convenzione è registrata, su richiesta di entrambi i coniugi, nel pubblico registro delle convenzioni matrimoniali (Sezione 721, paragrafo 1 Codice Civile).

I coniugi restano indipendentemente responsabili dei debiti che non sono parte della comunione patrimoniale dei coniugi, p.e. in linea di principio: 

  • i debiti afferenti alla loro proprietà esclusiva, nella misura eccedente i profitti da essa derivanti, 
  • i debiti contratti da uno dei coniugi senza il consenso dell’altro coniuge e che non servono a soddisfare i bisogni quotidiani della famiglia, 
  • i debiti derivanti da condotta illecita di uno dei coniugi, 
  • i debiti verso lo Stato e le autorità pubbliche, 
  • i debiti contratti prima del matrimonio.

Nei procedimenti esecutivi, questi debiti (esclusi i debiti contratti prima del matrimonio) possono essere soddisfatti non soltanto con la proprietà esclusiva del coniuge responsabile, ma anche con la proprietà comune dei coniugi.