5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
In caso di divorzio, il regime patrimoniale viene sciolto a partire dalla data della domanda di divorzio, purché i coniugi non chiedano al tribunale o all'autorità che emette la sentenza di divorzio di dichiararne lo scioglimento al tempo della separazione de facto (articolo 385 del codice civile). In tal caso, il patrimonio comune è diviso ai sensi della convenzione matrimoniale o, in sua assenza, dal tribunale. La divisione può avvenire mediante sentenza del tribunale o atto pubblico notarile (articolo 320 del codice civile). In caso di comunione legale o convenzionale, essa viene divisa come segue: a ciascun coniuge spetta il rispettivo patrimonio personale, la comunione viene divisa tra i coniugi e i debiti vengono regolati. La quota di ciascun coniuge viene determinata in base al suo contributo all'acquisto dei beni della comunione e al rispetto degli obblighi comuni (articolo 357 del codice civile). Il lavoro svolto da ciascun coniuge per la cura della famiglia e l'educazione dei figli viene considerato un contributo alle spese matrimoniali (articolo 326 del codice civile).
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Nel corso del divorzio, i debiti vengono regolati come concordato dai coniugi, altrimenti dal tribunale.
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Se durante la divisione della comunione i beni assegnati a un coniuge eccedono la quota a cui ha diritto in base al suo contributo all'acquisto degli stessi, l'altro coniuge ha diritto a un pagamento compensatorio. Inoltre, il coniuge privo di responsabilità in merito al divorzio e danneggiato dalla dissoluzione del matrimonio può chiedere un risarcimento all'altro coniuge. Se il divorzio implica un significativo deterioramento delle condizioni di vita del coniuge ricorrente, il matrimonio è durato almeno 20 anni e il divorzio è stato stabilito per responsabilità univoca del coniuge convenuto, il coniuge ricorrente ha diritto a una compensazione maggiore (articoli 388 e 390 del codice civile).