5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?

5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?

La quota di comunione di beni spettante a un coniuge è stabilita sulla base dello stato e del valore al momento dello scioglimento della comunione. L’eventuale cambiamento di valore nell’intervallo di tempo tra lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni in comunione sarà preso in considerazione, salvo che esso sia attribuibile a un comportamento di un coniuge. La divisione di oggetti specifici della comunione è disciplinata dalle disposizioni in materia di scioglimento della comunione, fermo restando che la divisione in natura non è consentita qualora essa sia contestata da uno dei due coniugi per ragionevoli motivi. Tali disposizioni si applicano alla divisione dei diritti e delle pretese facenti parte della comunione.

(Articolo 4:60 Codice Civile)

Nella distribuzione dei beni, il tribunale tiene conto dell’accordo dei coniugi. I beni necessari a uno dei coniugi per lo svolgimento delle proprie attività professionali o imprenditoriali private sono assegnati in linea di principio a quel coniuge.

(Articolo 4:61 (1-2) Codice Civile)

Il patrimonio personale esistente al momento dello scioglimento della comunione di beni è assegnato in natura, salvo che ciò sia impossibile a causa della commistione di beni o se la divisione ha probabilità di diminuire in modo considerevole il valore della comunione o del patrimonio personale.

(Articolo 4:62 Codice Civile)

Lo scioglimento del matrimonio o la cessazione della vita coniugale comune non fa cessare di per sé il diritto di occupazione del coniuge che risiede in un’abitazione la cui titolarità giuridica appartiene a un altro coniuge (p.e. un’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro coniuge).

(Articolo 4:77 (2) Codice Civile)

5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?

Allo scioglimento della comunione dei beni, i coniugi sono responsabili dei debiti comuni in proporzione alle rispettive quote di comunione, ossia in proporzione 50-50%.

Qualora un bene specifico sia gravato di debito, tale debito è a carico del coniuge che ottiene la titolarità del bene in seguito alla distribuzione.

(Articolo 4:61 (4) Codice Civile)

5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?

5.3.1. In caso di regime di comunione degli incrementi del patrimonio:
- La rivendicazione deve essere soddisfatta mediante pagamento o simili?
- Come viene valutata la rivendicazione?
- Qual è l’importo del pagamento compensatorio?
- Quando è prescritta la rivendicazione?

5.3.2. In altri casi (non in comunione degli incrementi)?

Nel corso della divisione della comunione, è possibile richiedere una compensazione delle spese sostenute con la comunione per il patrimonio personale, delle spese sostenute con il patrimonio personale per la comunione o di quelle sostenute con il patrimonio personale di un coniuge per il patrimonio personale dell’altro coniuge, ivi inclusa l’estinzione dei debiti gravanti sui beni dell’altro coniuge. Le richieste di un pagamento compensatorio sono regolate in conformità con le disposizioni concernenti la determinazione del valore delle quote spettanti ai coniugi (si veda il punto 5.1.).

Una compensazione delle spese sostenute con il patrimonio personale per la copertura delle spese comuni può essere richiesta in circostanze eccezionali.

Non sussiste alcun diritto a un pagamento compensatorio in caso di rinuncia da parte del coniuge. Tale rinuncia non è soggetta a requisiti di forma, ma l’onere della prova grava sul coniuge che invoca la rinuncia.

Qualora una spesa abbia come risultato un aumento considerevole del valore della proprietà immobiliare, il coniuge avente diritto al pagamento compensatorio può anche rivendicare una quota di proprietà corrispondente all’incremento di valore della proprietà. Non sussiste alcun diritto alla compensazione se al momento dello scioglimento della comunione non esiste patrimonio comune e il coniuge responsabile per la compensazione non ha proprietà personale.

(Articolo 4:59 Codice Civile)